LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17710-2020 proposto da:
L.E.B., rappresentata e difesa in proprio e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 17/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento del 13.7.2017 il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto rigettava l’istanza presentata dall’avv. L.E.B. per la liquidazione del compenso spettantele a fronte dell’attività professionale svolta, nell’ambito di un giudizio civile, in favore di un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale riteneva, in particolare, inammissibile la richiesta, perché presentata dopo la scadenza del termine triennale dal completamento della prestazione, con conseguente prescrizione presuntiva del credito.
Interponeva opposizione avverso tale provvedimento la L. ed il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, accoglieva il gravame, senza statuire sulle spese della fase.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione L.E.B., affidandosi a due motivi.
Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
ACCOGLIMENTO del primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato l’opposizione proposta da L.E.B. avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua istanza di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per intervenuta prescrizione presuntiva del relativo diritto.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2938,2956,2954 c.c., del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82-84, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché l’istituto della prescrizione presuntiva non è applicabile ai crediti verso il Ministero della Giustizia.
La censura è fondata, alla luce del principio per cui “In caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10658 del 05/06/2020, non massimata).
Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Non risultano depositate memorie in prossimità dell’adunanza camerale.
In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, cassazione dell’ordinanza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in differente composizione.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 11 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022