Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5688 del 22/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27356-2020 proposto da:

G.M. e G.G., rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Palmigiano, ed elettivamente domiciliati in ROMA, alla via DI TORREVECCHIA n. 118, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO MARIA SEPIACCI;

– ricorrenti –

contro

INTESA SAN PAOLO S.p.A., quale incorporante di Banca Nuova SpA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO SURDI ed elettivamente domiciliata in ROMA, via SEBINO n. 11, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA MORMINO;

– resistente –

Ed altresì:

contro

AMBRA SPV SRL, e per essa IFIS NPL SERVICING SPA, in persona dei procuratori speciali, rappresentati e difesi dall’avvocato CALOGERO VALERIO SCIMEMI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Corso Porta Vittoria 54 Pec:

vscimemi.pec.studiolegalescimeni.it;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 22/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del 3/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Anna Moscarini;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Soldi Anna Maria, che, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, rigetti l’istanza di regolamento di competenza.

osserva quanto segue:

FATTO E DIRITTO

G.M. e G.G. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Intesa San Paolo SpA, contestando la nullità della fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Costruzioni G. s.r.l.; invocarono la violazione della L. n. 287 del 1990 e chiesero la condanna della controparte al risarcimento del danno;

con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Napoli – sezione specializzata per le imprese – ritenendo che la controversia, quantunque non abbia ad oggetto le intese tra istituti di credito ma un contratto “a valle”, debba ascriversi tra quelle contemplate dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 4, comma 1 ter. Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Palermo.

Intesa San Paolo S.p.A. e Ambra SpV s.r.l. hanno depositato, ciascuna, memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5.

Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente comunicata.

Premessa l’ammissibilità del regolamento di competenza perché il Giudice monocratico, pur non invitando le parti a precisare le conclusioni sulla questione pregiudiziale, ha, con la propria ordinanza, deciso in modo incontrovertibile la questione della competenza, definendo in rito il processo, il ricorso è infondato.

Va data continuità all’orientamento secondo cui il risarcimento del danno spetta a colui che abbia stipulato un contratto “a valle” in attuazione di intese bancarie illecite per violazione della L. n. 287 del 1990 (Cass. n. 2207/2005 e Cass., n. 29820/2017).

In virtù del nesso funzionale tra i contratti stipulati “a valle” e l’intesa anticoncorrenziale vietata di cui costituiscono attuazione, l’eventuale controversia, promossa per conseguire la declaratoria di nullità dei contratti “a valle” ed il conseguente risarcimento del danno, implicando l’accertamento della nullità dell’intesa presupposta, è riconducibile alla L. n. 287 del 1990, art. 33.

Ciò posto ai sensi dell’art. 4, comma 1 ter, nel testo modificato D.Lgs. n. 3 del 2017, ex art. 18 la competenza funzionale inderogabile a decidere sulle controversie aventi ad oggetto le suddette domande di nullità e di risarcimento del danno, quando sarebbe in astratto competente un ufficio giudiziario del Distretto di Corte d’Appello di Palermo, appartiene alla Sezione Specializzata per le Imprese di Napoli.

Ne consegue che la decisione impugnata è corretta, sicché il presente regolamento va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

dichiara la competenza del Tribunale di Napoli sezione specializzata per le imprese;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.200 per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfetario al 15%, CA e IVA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472