Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5700 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18713/2015 R.G. proposto da:

ASSOCIAZIONE CENTRO IPPICO DUCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Gondar n. 22, presso lo studio dell’Avv. Maria Antonelli, dalla quale, unitamente all’Avv. Remo Dominici, è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

– ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 32, presso lo studio dell’Avv. Lidia Ciabattini, dalla quale, unitamente all’Avv. Andrea Romano, è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 215/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

RILEVATO

che:

1. L’Associazione Centro Ippico Ducale adì la Commissione tributaria provinciale di Pavia chiedendo l’annullamento di una ingiunzione di pagamento e del prodromico avviso di accertamento, causalmente ascritti ad omesso o inesatto versamento di IRES ed IRAP per l’anno d’imposta 2011, adducendo, in sintesi, l’omessa notificazione dell’avviso di accertamento.

A seguito della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, l’Associazione, con memoria D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 32, prospettò l’esistenza di plurimi vizi asseritamente inficianti di nullità la notifica dell’avviso di accertamento.

2. L’impugnativa del contribuente è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.

3. Avverso la sentenza d’appello resa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in epigrafe indicata, l’Associazione Centro Ippico Ducale ricorre per cassazione con sei motivi, cui resistono, con distinti controricorsi, l’ente impositore, Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, Equitalia Nord S.p.a..

L’Agenzia delle Entrate ha altresì spiegato ricorso incidentale condizionato articolato su un motivo, a sua volta resistito con controricorso dal ricorrente, il quale ha anche depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

4. Logicamente preliminare è la trattazione del ricorso principale.

5. Con il primo motivo, si denuncia falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ad avviso dell’impugnante, nel ritenere sanata la eccepita nullità della notifica per effetto della proposizione del ricorso giurisdizionale, il giudice territoriale ha fatto erronea applicazione del principio di diritto sancito dal codice di rito, art. 156, comma 3, dacché il contribuente si è doluto unicamente della mancata notificazione dell’avviso di accertamento, senza articolare motivi di merito o comunque motivi dai quali inferire l’avvenuta conoscenza dell’avviso.

Il motivo non può condurre all’accoglimento del ricorso, siccome rivolto avverso un’argomentazione priva di decisività.

L’affermazione attinta dalla trascritta censura appare, infatti, un mero obiter dictum rispetto al nucleo fondante il rigetto dell’appello, ovvero l’accertamento della regolarità delle controverse notifiche: essa, dunque, ben può essere espunta dal provvedimento impugnato, senza minare la compiutezza e la concludenza della motivazione.

6. Con il secondo motivo, rubricato “nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, il ricorrente, per l’ipotesi in cui la Corte ritenga che il giudice di appello abbia “interpretato la domanda (anche) quale contestazione della pretesa dell’amministrazione recata dall’avviso di accertamento” eccepisce “l’assenza di ogni motivazione sotto questo profilo”.

La doglianza è infondata: in alcuna parte l’impugnata pronuncia ha inteso, nemmeno per implicito, la domanda del contribuente come tesa a contestare il merito della pretesa impositiva.

7. Con il terzo mezzo di gravame, si rileva nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di statuire sulla necessità di una relazione di notifica, ai fini della validità di quest’ultima.

8. Il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 14, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta l’errore commesso dal giudice di merito nel ritenere valida la notifica eseguita a mezzo posta ad un ente con la modalità del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e successivo invio di raccomandata informativa, per assenza di persone abilitate a ricevere il piego.

9. Con il quinto mezzo, ancora per violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la sentenza nella parte in cui ha considerato irrilevante, ai fini della regolarità della notificazione, la incompletezza delle risultanze dell’avviso di ricevimento (privo della menzione della data delle attività e delle ragioni della mancata consegna dell’atto) e la mancata allegazione del plico asseritamente restituito al mittente.

10. Con il sesto motivo, sempre per violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si eccepisce la nullità della notifica dell’atto impositivo per omessa produzione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale.

11. Le censure ora riassunte sono inammissibili, per un duplice ordine di ragioni, ciascuna ex se sufficiente a giustificare la decisione.

11.1. In primis, per inosservanza del principio di autosufficienza nella formulazione dei motivi, siccome privi della trascrizione nel corpo del ricorso o della riproduzione in altro modo degli atti relativi al procedimento notificatorio contestato.

Basti, al riguardo, rammentare il consolidato principio di diritto secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire al giudice di legittimità la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (cfr., ex plurimis, Cass. 05/11/2020, n. 24720; Cass. 30/11/2018 n. 31038; Cass. 28/02/2017, n. 5185; Cass. 29/08/2005, n. 17424).

11.2. In secondo luogo, perché muovono da un presupposto fattuale differente da quello indicato nella gravata pronuncia.

Il richiamo alla L. n. 890 del 1982, art. 14, operato dal giudice di prossimità esprime un accertamento chiaro ed univoco: la notifica dell’atto impositivo in parola è stata eseguita direttamente a mezzo posta dall’ufficio finanziario, vicenda regolata dalle disposizioni dettate dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (tra le tantissime: Cass. 28/05/2020, n. 10131; Cass. 14/11/2019, n. 29642; Cass. 12/06/2018, n. 15364; Cass. 15/07/2016, n. 14501; Cass. 13/06/2016, n. 12083; Cass. 06/06/2012, n. 9111).

Per converso, tutte le contestazioni mosse dal ricorrente si incentrano sulla presunta inosservanza della L. n. 890 del 1982, art. 8, così necessariamente postulando il compimento della notifica de qua a mezzo posta tramite ufficiali giudiziari (o messi comunali o messi speciali autorizzati).

Orbene, è noto che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge (quale quello lamentato dal ricorrente) non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico dell’operazione giuridica di sussunzione, laddove, diversamente (cioè ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitare poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (da ultimo, Cass. 22/03/2021, n. 8000; Cass. 13/03/2018, n. 6035; Cass. 14/02/2017, n. 3965; Cass. 23/09/2016, n. 18715).

12. Rigettato il ricorso principale, resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle Entrate.

13. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente Associazione Centro Ippico Ducale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 4.000 per compensi, ed in favore di Equitalia Nord S.p.A. in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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