LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI P. – rel. Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2993/2012 R.G. proposto da:
ROZIO COSTRUZIONI S.N.C. DI R.B. & FIGLI, in persona del legale rappresentante p.t., R.B., RI.GI., tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall’Avv. Guido Francesco Romanelli e dall’Avv. Paolo Murialdo, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Via Cosseria n. 5;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 158/6/2010 depositata il 6 dicembre 2010, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 novembre 2021 dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria veniva rigettato l’appello principale proposto dalla R. Costruzioni S.n.c. di R.B. & Figli, R.B. e Ri.Gi. ed accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Per l’effetto, ne risultavano confermati integralmente gli avvisi di accertamento con cui, a seguito di rettifica del prezzo di vendita di tre immobili, venivano recuperati, nel quadro di un accertamento analitico induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), con applicazione di valori OMI, un maggiore imponibile ai fini IRAP e IVA 2003 nei confronti della società nonché maggiori redditi IRPEF, per trasparenza, verso i soci.
2. In particolare, in presenza di rideterminazione in diminuzione dei ricavi accertati da parte del primo giudice, il giudice d’appello riteneva che i valori OMI fossero stati correttamente applicati nella fattispecie, in quanto le incongruenze emergenti dalla loro applicazione erano confermate dalla presenza di ulteriori riscontri probatori. Tra di essi, per due immobili vi erano i mutui accesi dagli acquirenti per una somma mutuata di ammontare notevolmente superiore al prezzo di acquisto esposto nei rogiti degli immobili realizzati dalla società e commercializzati nel periodo di imposta e, per il terzo immobile, sito in Alassio, l’Agenzia aveva preso in considerazione anche le caratteristiche e lo stato di conservazione del cespite, ad ulteriore riscontro dello scostamento del prezzo dichiarato dai valori OMI.
3. Avverso la decisione i contribuenti propongono ricorso, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. A seguito di rinvio a nuovo ruolo da parte della Sezione su richiesta di sospensione proposta da parte contribuente del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, da ultimo, R.B. deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. rendendo noto di aver perfezionato la procedura di definizione agevolata e chiede la declaratoria di estinzione del processo nei suoi confronti.
CONSIDERATO
che:
4. Con memoria depositata anteriormente all’adunanza camerale, R.B. ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia della domanda di definizione agevolata inoltrata presso l’Agenzia, della quietanza di pagamento del dovuto e rendendo noto che non gli è stato notificato alcun diniego alla definizione.
5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare astrattamente definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata nei confronti di R.B., dichiara estinto il giudizio nei suoi confronti e le spese di lite irripetibili tra R.B. e l’Agenzia.
6. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, circa il primo motivo di ricorso introduttivo del giudizio, relativo alla violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 con riferimento alla motivazione dell’avviso di accertamento, su cui il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato, doglianza riproposta avanti al giudice d’appello ai fini dell’art. 112 c.p.c..
7. La censura non è accoglibile. Innanzitutto la CTR era ben consapevole dell’esistenza della questione, riportata a pag.1 della motivazione della sentenza impugnata: “gli appellanti ribadiscono, quindi, le do-glianze contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado circa la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento”.
Inoltre, la Corte rammenta che “non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020, Rv. 659772 – 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004, Rv. 575700 – 01). Orbene, il giudice d’appello si è pronunciato implicitamente sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, dal momento che ha giudicato nel merito le riprese.
8. Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 39, comma 1, lett. d), art. 41 bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 633 del 1972, art. 23 nella parte in cui la CTR ha confermato la ripresa relativa alla compravendita del cespite sito in Alassio (SV) nonostante il fatto che fosse basata sul solo scostamento del prezzo dichiarato dai valori OMI.
Con il terzo motivo – agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ancora con riferimento alla medesima ripresa e circostanza in fatto oggetto del precedente motivo.
9. I motivi, secondo e terzo, relativi all’immobile di Alassio, e declinati sia sotto l’angolo della violazione di legge che sotto quello del vizio motivazionale, possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
Va in primo luogo ribadito che “in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9474 del 12/04/2017, Rv. 643928 – 01; conforme, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2155 del 25/01/2019, Rv. 652213 – 01).
10. Orbene, nel caso di specie è pacifico il fatto che per la compravendita dell’immobile di Alassio non c’e’ il riscontro, presente per le altre due compravendite alla base delle riprese, di una somma mutuata dagli acquirenti superiore al prezzo di acquisto.
Nondimeno, la motivazione della CTR a pag.6 della decisione impugnata fa riferimento ad una “perizia estimativa” sull’immobile, ossia ad un documento formato per il giudizio, prodotto da parte contribuente idoneo a costituire elemento di prova ai fini del presente giudizio; (ndr. Testo originale non comprensibile).
Dalla perizia si desumono le condizioni di manutenzione del cespite e le caratteristiche costruttive del bene – medio-buone – e questo è un ulteriore riscontro documentale rispetto al mero scostamento dai valori OMI, sebbene non sia stato posto dell’Agenzia sin dall’atto impositivo a fondamento dell’accertamento analitico induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d).
11. Ciò che è importante infatti non è tanto che il riscontro allo scostamento dai valori OMI risalga alla fase amministrativa e provenga dall’Agenzia, quanto piuttosto che gli ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ulteriori rispetto alla quotazione OMI esistano in concreto e siano dimostrati, come nel caso in esame in cui sono documentati, e che lo siano al momento della decisione. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame in presenza di preciso accertamento del giudice del merito in tal senso.
12. La sentenza della CTR è conforme ai principi di diritto che precedono e, pertanto, la parte del ricorso per cui non è intervenuta l’estinzione dev’essere rigettata. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
la Corte: dichiara estinto il giudizio nei confronti di R.B. e irripetibili le spese di lite tra R.B. e l’Agenzia delle Entrate;
rigetta il ricorso nel resto e condanna R. Costruzioni S.n.c. di R.B. & Figli e Ri.Gi. in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.500,00.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022