LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. GORI P. – rel. Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17754/2012 R.G. proposto da:
CONSORZIO VULCANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Pozzi, elettivamente domiciliato presso lo studio legale tributario Tasco & Associati in Roma, Via Antonio Gramsci n. 54;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 439/1/2011 depositata il 9 giugno 2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 novembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva rigettato l’appello proposto dal Consorzio Vulcano, con sede in Roma, proposto avverso la sentenza n. 300/12/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento IVA 2002 derivante dal disconoscimento dell’applicabilità dell’aliquota ridotta al 10% su fatture relative al ribaltamento di costi nei confronti delle società partecipanti al consorzio, per prestazioni effettuate da fornitori nei confronti del consorzio stesso ed assoggettate all’aliquota IVA ordinaria, che nell’anno di imposta era nella misura del 20%.
2. In particolare, il giudice di prime cure riteneva corretta la motivazione per relationem dell’avviso impugnato, adottato a seguito di legittimo annullamento in autotutela del precedente accertamento notificato al consorzio con sua sostituzione entro i termini di legge. Nel merito, riteneva non applicabile l’inversione dell’onere della prova e corretta la qualificazione del rapporto intercorrente tra il consorzio e le società partecipanti, con conseguente ribaltamento dei costi attraverso fattura con aliquota ordinaria, decisione confermata dal giudice d’appello.
3. Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a sei motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. La ricorrente deposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso la procedura di definizione agevolata, produce quietanza e chiede la declaratoria di estinzione del processo.
CONSIDERATO
che:
4. Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, la contribuente ha formulato richiesta per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e della quietanza di pagamento.
5. Tenuto conto che l’Agenzia controricorrente nulla ha osservato a riguardo né è stata proposta istanza di trattazione del processo, la presente controversia appare definita, con conseguente estinzione del giudizio a spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
la Corte: letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, dichiara l’estinzione del processo e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022