LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22790/2015 R.G. proposto da ZHAIMANOT S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Zoccali Manuela M., elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Luigi Calamatta n. 16;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
– resistente –
e EQUITALIA SUD S.P.A. (già EQUITALIA GERIT S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Fabio Francesco, con domicilio eletto in Roma, via Giovanni Pier Luigi da Palestrina, n. 19;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 1187/9/2015 depositata il 25 febbraio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 novembre 2021 dal consigliere Gori Pierpaolo.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva rigettato l’appello proposto dalla società Zhaimanot S.r.l., proposto avverso la sentenza n. 2551/23/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento relativa alla riscossione parziale di imposte derivanti da accertamento relativo ad II.DD. e IVA 2005.
2. In particolare il giudice di primo grado riteneva regolare la notifica a mezzo del servizio postale, esistente la motivazione e la forma dell’atto impugnato come pure la sua sottoscrizione, decisione integralmente confermata dal giudice d’appello.
3. Avverso la decisione la contribuente propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui replica l’agente della riscossione con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
4. Preliminarmente va dato atto della complessiva eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dall’agente della riscossione in controricorso, per assenza dei requisiti degli artt. 360 e 366 c.p.c., mescolanza ed eterogeneità dei profili di censura, proposizione di censure motivazionali sotto lo schermo della violazione di legge, difetto di specificità, scrutinabile unitamente alla disamina delle singole censure.
5. Sempre in via preliminare, è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del controricorrente, sollevata con riferimento a tutti i motivi, dal momento che in tema di notifica della cartella di pagamento e di vizio di motivazione della stessa sussiste la legittimazione dell’agente della riscossione a contraddire, essendo i due adempimenti a rimessi alla sua responsabilità.
6. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 14,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma ,4 lett. b), per aver la CTR ritenuto che la notifica della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione a mezzo posta fosse valida ed efficace.
7. Il motivo non può trovare ingresso. La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto legittima la notifica a mezzo posta, com’era facoltà dell’agente della riscossione fare (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016, Rv. 640546 – 01; conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974 – 01); da ultima Cass. n. 10037 del 2019;
8. Con il secondo motivo la società – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 137 c.p.c. e ss., perché la notifica della cartella di pagamento deve ritenersi giuridicamente inesistente in quanto la relata di notifica non è stata apposta in calce all’atto notificato, ma su foglio separato e non consequenziale.
9. Il motivo è inammissibile e infondato. In disparte dal difetto di specificità, causa di per sé di inammissibilità della censura sul piano della tecnica di formulazione dal momento che non è neppure espressamente diretta a impugnare la decisione di appello e si limita a reiterare la prospettazione di parte sulla irrituale apposizione della relata già avanzata nei gradi di merito, la censura è anche infondata.
Per giurisprudenza costante della Corte la notifica dell’avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest’ultimo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23175 del 14/11/2016, Rv. 642020 – 01), contestazione inesistente nel caso di specie.
10. Con il terzo motivo la ricorrente – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 137,139 e 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 7, per mancato espletamento delle formalità previste per il perfezionamento della notifica; in particolare, la società si duole del fatto che la notifica sia avvenuta a mani del portiere quando la relata, non compilata e lasciata in bianco, non contenga neppure l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone legittimate a ricevere l’atto, e manchi l’avviso al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di posta raccomandata ex art. 139 c.p.c., comma 4.
11. Il motivo è inammissibile. Oltre al difetto di specificità per le ragioni già esposte in relazione al precedente motivo, in presenza di accertamento da parte della CTR di regolarità della notifica in questione (pp.2-3 sentenza impugnata), ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, è necessaria la trascrizione della medesima (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018) qualora, come nel caso di specie, sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, dal momento che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso ed è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019, Rv. 652710 – 02), non essendo altrimenti verificabile l’irregolarità formale dedotta nella censura.
12. Con il quarto (indicato come secondo a pag.20 del ricorso) motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – viene denunciata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12,L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, artt. 1 e 3, artt. 24 e 97 Cost., e, dunque, la nullità della cartella per carenza di sottoscrizione e di motivazione.
13. Anche il motivo in disamina è inammissibile, trattandosi innanzitutto della riproposizione delle censure già avanzate in sede di merito e argomentatamente disattese dal giudice d’appello, con chiara richiesta di rivalutazione della prova, preclusa al giudice di legittimità. In secondo luogo, con riferimento al profilo motivazionale della cartella, si deve nuovamente rilevare una carenza di riproduzione del documento rilevante da parte del ricorrente, adempimento necessario per apprezzare la decisività della censura.
14. Infine, quanto alla questione della sottoscrizione della cartella di pagamento, si ribadisce comunque che la sua omissione da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019, Rv. 656366 – 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014, Rv. 633901 – 01).
15. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo in favore del solo agente della riscossione, considerato che l’Agenzia non ha svolto difese effettive.
PQM
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’agente della riscossione, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per rimborso Spese bor-suali, Spese generali 15%, Iva e Cpa.
Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022