Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.5709 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13576/2015 R.G. proposto da:

T.G. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Bassano BARONI, Alberto Vittorio FEDELI e Lidia SGOTTO CIABATTINI, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultima in Roma piazzale Clodio 32;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VIMODRONE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio CHIARELLO e Giuseppe PECORILLA, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma via della Scrofa 34;

– controricorrente –

Nel procedimento n. 13576/2015 avverso la sentenza n. 5986/2014 emessa dalla CTR della LOMBARDIA e depositata in data 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 18/01/2022 dal Consigliere Rita Russo;

sentito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Vimodrone ha emesso avvisi di accertamento, per l’ICI degli anni 2007-2010 contestando l’insufficiente pagamento dell’imposta per aree di proprietà della società che il Comune considera imponibili come aree edificabili. La società contribuente ha impugnato i suddetti avvisi. Il ricorso è stato respinto in primo grado. La società ha proposto appello che la Commissione regionale ha rigettato, rilevando che le aree di proprietà della contribuente sono suscettibili di utilizzazione edificatoria, sia pure con il vincolo urbanistico della “destinazione a verde ed attrezzature sportive”.

Il giudice d’appello esclude che un’area pur assoggettata a vincolo urbanistico e potenzialmente espropriabile sia esente dall’imposta e rileva inoltre che si tratta di area di dimensioni considerevoli che ha un elevato valore di mercato, sulla quale insistono già dei fabbricati presumibilmente edificati in assenza di permesso. Conclude affermando che “appaiono pretestuose le eccezioni sollevate dall’appellante riguardo la nullità degli avvisi di accertamento e alle altre addotte avverso il procedimento stima”.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a sette motivi.

Si è costituito resistendo il Comune con controricorso.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

La contribuente ha depositato memoria.

La causa è stata trattata l’udienza del 18 gennaio 2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 132 c.p.c.. La parte deduce che la motivazione sarebbe contraddittoria perché inserisce degli elementi nuovi che la rendono perplesso e non comprensibile il ragionamento e cioè la consistente dimensione dell’area, l’elevato suo valore e la presenza di fabbricati abusivi elementi di cui non si comprende il rilievo.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni formulate nella memoria del *****.

La ricorrente deduce che erroneamente il giudice ha conferito rilievo alla presenza di fabbricati abusivi, argomento introdotto per la prima volta in appello dalla difesa comunale con le controdeduzioni del *****, deduzioni di cui la ricorrente aveva eccepita la inammissibilità per tardività del deposito.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di circostanze di fatto decisive relative ai fabbricati come emergenti dagli accertamenti impugnati, dalla relazione del tecnico comunale, dalle schede mappe catastali.

La parte deduce che nell’ipotesi in cui il giudice d’appello abbia inteso la presenza di fabbricati quale autonomo presupposto impositivo deve rilevarsi che tale conclusione si fonda sull’omesso esame di circostanze di fatto relative ai fabbricati stessi.

Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, nonché del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36. La parte osserva che la sentenza impugnata ha accertato che i terreni sono classificati come destinati a verde e attrezzature sportive; sono quindi vincolati allo specifico standard di verde pubblico e il giudice d’appello non ha spiegato perché li ha ritenuti edificabili equivocando tra vincolo conformativo e vincolo espropriativo. Ciò che rileva è il requisito dell’edificabilità legale, che nella fattispecie non ricorre.

2.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

In primo luogo deve rilevarsi che le affermazioni del giudice d’appello in ordine al fatto che si tratta di area di dimensioni considerevoli che ha un elevato valore di mercato, sulla quale insistono già dei fabbricati presumibilmente edificati in assenza di permesso, costituiscono argomenti spesi ad abundantiam che non influiscono sulla decisione ed in quanto tali le relative censure sono in parte qua inammissibili (Cass. n. 8755 del 10/04/2018).

La sentenza impugnata si fonda piuttosto sulla considerazione, corretta e chiaramente esposta, che anche le aree destinate a verde ed attrezzature sportive sono suscettibili di utilizzazione edificatoria e quindi sottoposte a ICI. Il giudice d’appello si è attenuto al principio di diritto orami consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale l’inclusione di un’area destinata dal piano regolatore generale a “verde attrezzato e spazio per lo sport” non esclude l’oggettivo carattere edificabile della stessa ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa (Cass. n. 21351 del 26/07/2021; Cass. n. 23814 del 23/11/2016; Cass. n. 14763 del 15/07/2015) 3. – Con il quinto motivo del ricorso si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6. La parte lamenta che il giudice d’appello abbia ritenuto “pretestuose” le altre eccezioni di essa contribuente senza adeguatamente motivare sul punto.

Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, deducendo che la totale la totale carenza di motivazione evidenziata nel motivo che precede si traduce in un motivo di nullità della sentenza in quanto non sono state esternate le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5. La parte deduce che la relazione comunale di stima e gli avvisi di accertamento hanno determinato il valore delle aree della ricorrente considerandole fabbricabili mentre il citato art. 5, stabilisce che detti accertamenti vanno esaustivamente motivati in relazione a una serie di concreti e precisi presupposti; nella relazione non è stata effettuata alcuna ricerca del valore di mercato individuati in relazione al periodo interessato; la stima viola quindi la norma invocata 5 perché omette di applicare i criteri ivi indicati.

I motivi quinto e sesto sono fondati.

A pag. 6 del ricorso la parte espone di avere proposto, quale secondo motivo d’appello la questione della nullità degli avvisi di accertamento per assenza di motivazione in ordine alla determinazione del valore imponibile per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 (di cui poi tratta nel settimo motivo).

Sul punto la CTR rende una motivazione meramente apparente limitandosi alla apodittica affermazione che “appaiono pretestuose le eccezioni sollevate dall’appellante riguardo la nullità degli avvisi di accertamento e alle altre addotte avverso il procedimento”.

Si tratta di una mera frase di stile che non rende palese le ragioni per cui il motivo d’appello è stato disatteso.

Ne consegue in accoglimento del quinto e sesto motivo, di ricorso, rigettati il primo, secondo terzo e quarto, assorbito il settimo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame sul punto della dedotta nullità e gli avvisi di accertamento in relazione alla determinazione del valore imponibile nei termini previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.

Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il quinto e sesto motivo di ricorso, rigettati il primo, secondo terzo e quarto, assorbito il settimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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