Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5713 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. 5468/2013 proposti da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A (ora Ambienthesis SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Pino elettivamente domiciliata presso l’avv. Andrea Costa in Roma Piazza Benedetto Cairoli n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/33/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12.1.2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

che:

SADI Servizi Industriali Spa ha proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni n. *****, emesso in relazione al Decreto Ingiuntivo n. ***** Rep. ***** del ***** emesso dal Tribunale di Mano. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’Agenzia dell’Entrate ha proposto appello, che è e’ stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe avverso la quale l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. Si è costituita la contribuente con controricorso.

In data ***** la società ha depositato memoria con la quale espone: che dinanzi a codesta Corte pendeva anche la causa tra Risanamento Spa e l’Agenzia delle Entrate (RG 5462/2013) avente ad oggetto lo stesso avviso di liquidazione in relazione al medesimo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, essendo Risanamento Spa e Sadi Servizi Industriali coobbligate rispetto all’atto impositivo ricevuto; che già in data ***** essa ricorrente aveva depositato una memoria chiedendo la cessata materia del contendere per il presente procedimento facendo presente che la Risanamento Spa coobbligata si era avvalsa delle disposizioni di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6; che con ordinanza n. 38982/2021 pubblicata il 7.12.2021, (allegata alla memoria) la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Risanamento Spa avverso il provvedimento di rigetto di definizione agevolata ed ha dichiarato estinto il giudizio proposto da Risanamento Spa avverso l’avviso di liquidazioni ed irrogazioni sanzioni in relazione al decreto ingiuntivo n. *****/*****; ciò premesso la società ha nuovamente chiesto dichiararsi cessata materia del contendere ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14, attesa la sua qualità di coobbligata.

Nulla ha opposto l’Agenzia.

Ciò premesso, rilevato che ai sensi D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14, “la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente”, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 2 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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