Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.5726 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6340/2017 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L MANARA 15, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO ACCARINO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PHOENIX ASSETMANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

UNICREDIT SPA, CONDOMINIO *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3370/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/02/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile l’opposizione proposte da A.B. avverso l’ordinanza di assegnazione somme resa in data 6 agosto 2007 nell’ambito della procedura esecutiva promossa da Banca di Roma S.p.A. ora Augustus SPD con procura speciale a Phoenix Asset Management di seguito banca, con l’intervento del condominio *****, condannando l’ A. a rifondere agli opposti banca e condominio le spese del giudizio.

2. A.B. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

3. La banca e il condominio *****, si costituivano chiedendone il rigetto.

4. La Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello; in particolare, evidenziava che il Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità delle opposizioni rilevando: quanto a quella proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., circa la nullità e inesistenza della notifica del precetto e del pignoramento, che i motivi dedotti nel giudizio dall’opponente erano già stati oggetto di una precedente pronuncia di rigetto all’esito di opposizione agli atti esecutivi definita con la sentenza del Tribunale di Milano n. 7507 del 2005, divenuta irrevocabile nel 2006; quanto alle doglianze inerenti l’intervento del condominio, asseritamente non supportate da alcuna valida Delib. Condominiale a sostegno del vantato credito, ovvero inerenti la pretesa nullità di talune clausole del contratto di mutuo stipulato dall’opponente con la banca, il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, e aveva analogamente rilevato che la citata sentenza, divenuta irrevocabile, aveva rigettato il ricorso sulla base dell’assenza di prova in ordine al diverso eventuale importo dovuto al condominio.

La Corte d’Appello, così sintetizzata la sentenza impugnata, rigettava il primo motivo di impugnazione relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore garantito, alla luce della dichiarata inammissibilità delle domande svolte dall’appellante nel giudizio. Infatti, il diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo imponeva al giudice di evitare o impedire comportamenti che fossero di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali quelli che potevano tradursi in un inutile dispendio di attività processuale per formalità superflue, non giustificate dalla struttura dialettica del processo, in particolare dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio. Infatti, in ipotesi di inammissibilità delle domande, né il ricorrente, né la parte pretermessa avrebbero ricavato alcun vantaggio concreto dalla partecipazione al giudizio.

4.1 Quanto alla dedotta erronea improcedibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., in forza del passaggio in giudicato della richiamata sentenza del Tribunale di Milano, l’appellante aveva dedotto che questa era stata dichiarata nulla con sentenza della Corte d’Appello n. 2228 del 2010.

4.2 La Corte d’Appello rigettava anche questo motivo evidenziando che la sentenza d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello di A. in relazione ai motivi di opposizione proposti ex art. 617 c.p.c., contestualmente dichiarando la nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio in relazione alle residue pronunce (tra le quali quella ex art. 615 c.p.c.).

Il giudice di secondo grado aveva rimesso le parti ex art. 354 c.p.c., avanti al giudice di primo grado con conseguente obbligo di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi. Tale obbligo non era stato adempiuto dall’opponente con la conseguente preclusione a proporre le medesime domande già proposte in quel giudizio non tempestivamente riassunto dinanzi al giudice di primo grado. Sulla base di tale rilievo dovevano ritenersi inammissibili i motivi di appello dedotti al punto 2.2 e 2.3.

4.3 Quanto alle doglianze inerenti all’intervento del condominio, l’appellante lamentava che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta nei confronti del condominio sulla base della pronuncia del Tribunale di Milano posto che in quel giudizio il condominio non era parte.

La Corte d’Appello rilevava che l’estraneità del condominio a quel procedimento era frutto della scelta dell’opponente di non proporre in quella sede le questioni attinenti il titolo esecutivo del terzo intervenuto.

L’opponente si era infatti limitato a proporre opposizione, citando in giudizio il creditore principale, ovvero la banca, nulla opponendo in ordine ai titoli con il quale il condominio era intervenuto in giudizio, come era invece suo onere fare in quella sede. L’ambito oggettivo e i limiti di applicazione dell’art. 512 c.p.c., risiedevano nel fatto che non poteva formare oggetto di controversia nella fase di distribuzione la contestazione del diritto della parte istante di procedere all’esecuzione forzata. L’opposizione ex art. 512 c.p.c. e quella proposta ex art. 615 c.p.c., si ponevano in un rapporto di successione cronologica con conseguente esclusione della loro concorrenza.

In ogni caso, doveva rilevarsi che le questioni poste nell’ambito della causa oggetto del giudizio nei confronti dei condomini erano già state sottoposte al vaglio del giudice dell’esecuzione, il quale in sede di ordinanza aveva dato atto dell’avvenuto deposito in copia dei titoli di intervento del condominio. Il medesimo giudice dell’esecuzione, quanto alle contestazioni di validità del titolo esecutivo del condominio, aveva rilevato che in caso di positivo esito del giudizio ordinario proposto da A. per l’annullamento della Delibera condominiale relativa all’importo di cui al secondo intervento, egli avrebbe ben potuto richiedere la ripetizione di quanto ingiustamente assegnato al creditore intervenuto stante la validità ai fini dell’intervento della Delibera condominiale sub iudice. All’esito del giudizio di impugnativa della Delibera conclusosi favorevolmente per A. con dichiarazione di nullità, il condominio aveva provveduto spontaneamente a rinunciare all’importo di Euro 4266 come dichiarato dallo stesso opponente rispetto alla sussistenza del debito di Euro 3823. Pertanto, l’opposizione era del tutto generica, non avendo l’opponente prodotto alcun documento o prospetto contabile tale da consentire una verifica sull’importa assegnato al condominio al termine della procedura.

4.4 A.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di 13 motivi di ricorso.

5. Augustus SPV ha resistito con controricorso.

6. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza il ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

7. Il collegio, all’esito della discussione nella Camera di consiglio dell’adunanza del 1 febbraio 2022 ha rinviato la trattazione della causa alla pubblica udienza, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e degli aspetti di rilievo nomofilattico che la stessa presenta, tutti, peraltro, di competenza tabellare della terza sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza e rimette gli atti al Presidente della seconda sezione per eventuale rimessione alla sezione competente secondo la ripartizione tabellare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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