LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23353-2020 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI, 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentata e difesa dagli avvocati SEBASTIANO SCHIAVONE, GAETANO IROLLO;
– ricorrente-
contro
INPS, in persona del Dirigente pro tempore” elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 66/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 09/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
1. con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 7, ha rigettato la domanda di F.A. volta ad accertare la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell’indennità di accompagnamento;
2. per quanto rileva in questa sede, il giudice ha respinto la richiesta concernente l’esame della “ulteriore documentazione medica depositata dalla parte ricorrente (…) con l’atto di opposizione e di formazione successiva al deposito dell’elaborato peritale”. A tale riguardo, il Tribunale ha ritenuto che non fosse “applicabile al procedimento in esame il principio posto con l’art. 149 disp. att. c.p.c., norma incompatibile con un accertamento che abbia ad oggetto (…) l’esistenza di errori nella consulenza tecnica non omologata a seguito del dissenso dichiarato”;
3. avverso la decisione, F.A. ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo;
4. l’Inps ha depositato procura speciale;
5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
6. con un unico motivo, la ricorrente denuncia -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., e dell’art. 445-bis c.p.c., in relazione alla statuizione del Tribunale riportata nello storico di lite;
7. il motivo è fondato;
8. questa Corte ha chiarito che la previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c., che, in materia di controversie sull’invalidità pensionabile, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del gudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., essendo pienamente compatibile con la sua ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo (così espressamente Cass. n. 30860 del 2019; in motivazione, v. anche Cass., sez, VI, n. 23149 del 2020; 8160 del 2021);
9. a tale principio il Tribunale non si è conformato;
10. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, che procederà nuovamente all’accertamento domandato, facendo applicazione della previsione di cui al citato art. 149;
11. al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022