Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5735 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29175/2015 r.g. proposto da:

M.T., (cod. fisc. *****), in qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Marco Cassiani, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Flaniinia n. 135, presso lo studio dell’Avvocato Marco Moretti.

– ricorrente –

contro

Commissario giudiziale pro tempore Avv. P.S.;

– intimato –

avverso il provvedimento della Corte di appello di Ancona, depositato in data 8.10.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/1/2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con ricorso L. Fall., ex art. 161, comma 6, M.T., in qualità di titolare della omonima ditta individuale, domandò di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo prenotativo, con espressa riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla L. Fall., art. 160, commi 2 e 3, ovvero domanda L. Fall., ex art. 182 bis.

2. Con decreti datati 17.4.2015 e 22.6.2015 il Tribunale di Pesaro concesse alla società debitrice il termine di giorni 60, poi prorogato, con scadenza al 15.7.2015, per la presentazione della proposta, nominando il commissario giudiziale nella persona dell’Avv. P..

3. Con istanza depositata in data 14.7.2015 l’odierna ricorrente chiese una ulteriore proroga, in quanto nelle more era stata eseguita la vendita del compendio immobiliare pignorato.

4. Con decreto del 23.7.2015, depositato in data 29.7.2015, il Tribunale di Pesaro rigettò la domanda di proroga e dichiarò inammissibile la domanda di concordato preventivo.

Proposto reclamo innanzi alla Corte di appello di Ancona da parte della M., quest’ultima ha dichiarato l’inammissibilità della proposta impugnazione.

La corte del merito ha ritenuto che la normativa dettata dalla L. Fall., artt. 161 e 162, per il concordato potesse applicarsi anche al concordato con riserva, con la conseguenza che, secondo quanto disposto dalla L. Fall., art. 162, comma 2, se il Tribunale verifica la mancanza dei presupposti di ammissione della domanda di concordato, dichiara inammissibile la proposta con provvedimento non soggetto a reclamo e con l’ulteriore conseguenza che, per la dichiarazione di inammissibilità per violazione degli obblighi informativi L. Fall., ex art. 161, comma 8, e per il mancato deposito del concordato entro i termini assegnati dal giudice ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, vige lo stesso regime di non reclamabilità.

2. Il provvedimento, pubblicato il 8.10.2015, è stato impugnato da M.T., in qualità di titolare della omonima ditta individuale, con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La procedura concorsuale non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 26 e 162, con subordinata “istanza L. 11 marzo 1953, n. 87, ex art. 23”. Evidenzia la ricorrente che la corte di appello avrebbe rigettato il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo sulla base di considerazioni non condivisibili in quanto confliggenti con il disposto della L. Fall., art. 162 e con quello di cui alla L. Fall., art. 26, in materia di generale reclamabilità di tutti i provvedimenti resi in ambito endofallimentare. Si evidenzia l’erroneità della decisione impugnata laddove la stessa aveva ritenuto che la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo fosse derivata dal mancato deposito del concordato preventivo entro i termini assegnati dal giudice ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, mentre le ragioni sottese alla contestata dichiarazione di inammissibilità dovevano essere rintracciate nel mero rigetto della domanda di proroga per il deposito della documentazione, ipotesi quest’ultima che pacificamente non rientra tra le cause di non reclamabilità del decreto previste dalla L. Fall., art. 162. Si osserva, inoltre, che effettivamente, con la riscrittura dell’art. 162, avvenuta a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 169 del 2007, il decreto di inammissibilità della proposta avrebbe dovuto considerarsi non soggetto a reclamo, potendosi reclamare solamente, ai sensi della L. Fall., art. 18, la sentenza dichiarativa di fallimento e, in quell’ambito, potendosi contestare i contenuti della pronuncia di inammissibilità della proposta, e ciò sulla base della condivisibile considerazione che, nella diversa ipotesi di declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria senza la consequenziale dichiarazione di fallimento, la detta proposta sarebbe stata senz’altro riproponibile, escludendo ciò anche la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.. Evidenzia, tuttavia, la ricorrente che, nel caso di specie, la decisione reiettiva impugnata in sede di reclamo aveva indubbiamente carattere decisorio in quanto preclusiva in via definitiva della possibilità di richiedere di nuovo un concordato preventivo con riserva L. Fall., ex art. 161, comma 6. Conclude pertanto la ricorrente nel senso che, qualora si dovesse ritenere che l’attuale testo della L. Fall., art. 162, precluda la reclamabilità del provvedimento reiettivo della proposta di ammissione al concordato prenotativo, tale interpretazione confliggerebbe, in modo insanabile, con la disposizione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 9, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento lesiva del disposto degli artt. 1 e 2 Cost..

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. Fall., art. 161, comma 6, in relazione alla sussistenza dei giustificati motivi per la concessione della proroga del termine, questione già ritenuta assorbita dalla corte di appello.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato – con decisione qui condivisa da questo Collegio – che, in tema di concordato preventivo “con riserva”, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., difettando del carattere della decisorietà, il decreto della corte d’appello reiettivo del reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale che aveva assegnato un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui alla L. Fall., art. 161, commi 2 e 3, superiore a quello previsto dalla L. Fall., art. 161, u.c. (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 25445 del 11/11/2020; cfr. SS.UU. 27073/2016).

3.2 Giova premettere che questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7120 del 2020; Cass. n. 212 del 2019) ammette il ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, presentino, tuttavia, i requisiti della decisorietà e della definitività, il cui significato – in particolare del primo – si coglie nella fondamentale continuità della giurisprudenza (sin dal primo riconoscimento del rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., allora comma 2, con la sentenza resa da Cass., S.U., n. 2953 del 1953) sul fatto che la garanzia costituzionale di cui si tratta mira a contrastare “il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa”, mediante i quali “il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti” (così, tra le altre, Cass. n. 824 del 1971, in motivazione).

La decisorietà, dunque, – come ancora ribadito da Cass. S.U., n. 27073 del 2016 – consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma a farlo con la particolare efficacia del giudicato (Cfr., per tutte, Cass. n. 10254 del 1994), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo (così, si esprime Cass. n. 25445/2020, cit. sopra. V. anche Cass. Cass., S.U., n. 1914 del 2016, in cui si ribadisce che “un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio – requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost., quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti, nonché della definitività – in quanto non altrimenti modificabile – può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost.” e si aggiunge che “se il provvedimento al quale il processo è preordinato non ha carattere decisorio perché, non costituendo espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all’accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell’altra, non ha contenuto sostanziale di sentenza”).

3.3. Occorre a tal riguardo evidenziare che, nella materia qui in esame, l’incisione sui diritti delle parti, nel senso sopra indicato, deriva solo dal decreto con cui il tribunale abbia a definire (in senso positivo o negativo) l’eventuale giudizio di omologazione del concordato preventivo, anche senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore. Come chiarito da Cass., S.U., n. 27073 del 2016, solo quest’ultimo decreto ha carattere decisorio, poiché è emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa ed e’, dunque, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, non è definitivo e non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, il quale e’, invece, proponibile avverso il provvedimento della Corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo.

Nella medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno quindi statuito che il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2 (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1), ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio, dovendosi ritenere che esso, come già sopra osservato, è inidoneo al giudicato, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, e venendo emesso dal tribunale a prescindere da una controversia, anche solo potenziale, tra parti contrapposte, nonché all’esito di un procedimento che non prevede alcun contraddittorio, bensì la sola audizione del debitore (“sentito il debitore”, recita il più volte richiamato L. Fall., art. 162, comma 2).

3.4 Ne consegue che considerazioni analoghe possono essere ripetute, allora, per il decreto della corte di appello che si pronunci sull’eventuale reclamo (qualsiasi natura rivestissero le questioni sollevate avanti a detta corte) promosso, L. Fall., ex art. 26, contro il decreto del tribunale recante, in tema di concordato cd. in bianco o preconcordato, la declaratoria di inammissibilità della procedura.

3.5 Se, dunque, un provvedimento con forma diversa dalla sentenza è soggetto a ricorso straordinario per cassazione esclusivamente allorché è decisorio, nel senso sopra indicato (oltre che definitivo), deve concludersi che, nell’odierna fattispecie, avverso il decreto della corte distrettuale reiettivo del reclamo proposto dalla M.T., nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, L. Fall., ex art. 26, contro il decreto del tribunale che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda di concordato prenotativo per il mancato rispetto del termine per il deposito della proposta e del piano L. Fall., ex art. 161, commi 2 e 3, non è dato il menzionato rimedio ex art. 111 Cost., perché quel decreto non presenta comunque il carattere della decisorietà.

3.6 Resta in tale statuizione assorbita l’agitata questione di legittimità costituzionale, sotto l’egida della presunta violazione degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione all’applicazione del regime di non reclamabilità L. Fall., ex art. 162, comma 2, anche al concordato con riserva (ove invece sussisterebbe la preclusione della non riproponibilità del concordato L. Fall., ex art. 161, comma 9). Invero, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in mancanza nel provvedimento impugnato del carattere della decisorietà il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., è inammissibile, ancorché sia contestata la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, atteso che la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo (cfr. ex multis: Cass. n. 5738/2019; n. 1873/2016; n. 15070/2011).

3.7 In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese di lite, stante la mancata difesa dell’ente commissariale.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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