LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20845-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
G.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1061/2019 della CORTE, D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
che:
– con sentenza depositata il 28 novembre 2019, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata presso l’INPS di G.B.;
-la Corte in particolare, ha ritenuto che la tutela previdenziale dell’attività svolta dal professionista, proprio perché subordinata all’iscrizione all’INARCASSA, non sia disciplinata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ma dal precedente comma 25, in attuazione della cui delega è stato emanato il D.Lgs. n. 103 del 1996;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico, articolato, motivo di censura;
– G.B. è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2 (conv. con L. n. 111 del 2011), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, della L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 (conv. con L. n. 326 del 2003), per non avere la Corte d’appello escluso che l’ingegnere, iscritto in apposito Albo, non avesse anche l’obbligo di iscrizione e obbligo di contribuzione alla gestione separata INPS per l’esercizio di attività da libero professionista per l’anno 2008;
– il motivo è fondato;
– ricostruendo la portata precettiva della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonché tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, n. 477 e n. 478 del 2021); – trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione a carico dei “soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, art. 49, comma l, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni”, mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai “soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale […] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000”;
– tanto premesso, risulta evidente come la sentenza impugnata non si sia conformata all’interpretazione di questa Corte per aver escluso, tout court, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata senza accertare, in fatto, l’assenza di abituale svolgimento di attività professionale;
– nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
– la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità;
– deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno;
– nell’accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta di presunzioni che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto;
– ciò che rileva è che il requisito dell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, valorizzando all’uopo i sopra mentovati indici e, fra di essi, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’INPS abbia dimostrato che l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità;
– tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch’e’ propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale;
– in quest’ottica, reputa il Collegio che l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a Euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia considerata valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata;
– nel caso di specie, tale accertamento non è stato compiuto dalla Corte d’appello di Palermo che ha escluso, sic et simpliciter, la sussistenza dell’obbligo di iscrizione;
– il ricorso deve, quindi, essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022