LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6028 del 2021 proposto da:
B.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Eritrea, 20 presso lo studio dell’avvocato Giorgio Giuttari e rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziana Giuttari per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica;
– intimato –
avverso la sentenza n. 91/2021 della Corte d’appello di Firenze, depositata i119/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCALIA LAURA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. B.N., cittadino dello Stato del Senegal – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio paese perché era stato scoperto dalla polizia, che aveva tentato di catturarlo, mentre tagliava alberi di proprietà del governo per rivenderli e che non voleva tornare nel proprio paese per timore di essere arrestato e che la propria famiglia aveva bisogno di aiuti economici – ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’appello di Firenze, ha confermato l’ordinanza a mezzo della quale il locale tribunale aveva, a sua volta, disatteso l’opposizione dal primo proposta avverso il provvedimento della competente commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e dei gravi motivi legittimanti l’accesso alla protezione umanitaria, nella ritenuta non credibilità del racconto ed insussistenza dei presupposti delle reclamate protezioni.
2. Il Ministero si è costituito tardivamente al dichiarato fine di una eventuale sua partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
3. Con unico articolato motivo il ricorrente deduce violazione di legge, errata applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; violazione del principio di non refoulement, mancata concessione della protezione umanitaria.
Nel valutare la condizione personale del richiedente la Corte di merito non aveva apprezzato la situazione di vulnerabilità del primo, stimando separatamente il contesto del paese di provenienza e la vicenda personale narrata.
Il ricorrente, in quanto orfano di entrambe i genitori, con un fratello non vedente, con una moglie e due figli, che non hanno alcun mezzo di sostentamento, e con il concreto timore di essere arrestato in caso di rimpatrio, doveva ritenersi soggetto vulnerabile.
Il motivo è inammissibile perché, generico, neppure si confronta con la motivazione impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha negato il diritto al permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari dopo aver svolto una valutazione comparativa rispettosa dei principi di cui a SU n. 4455 del 2018 (ed ancora in linea con SU n. 24413 del 2021), muovendo dalla mancanza, in capo al richiedente, nel paese di provenienza, di una condizione di deprivazione dei diritti fondamentali e, ancora, dalla sussistenza, invece, nel paese di accoglienza, di un radicamento sociale o della sussistenza di un contesto familiare da cui ritenere lo sradicamento in caso di rimpatrio.
Di contro la Corte di merito ha valorizzato, piuttosto, la mancata conoscenza della lingua italiana il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche di fatto, e la mancata percezione di un reddito.
4. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.
Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022