Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5787 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9664 del 2021 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Po, 24 presso lo studio dell’Avvocato Claudio Miglio e rappresentato e difeso dall’Avvocato Danilo Lombardi per procura speciale in calce ai ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica.

– intimato –

avverso la sentenza n. 1939/2020 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 15/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCALIA LAURA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. O.E., cittadino nigeriano ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’appello di Firenze, rigettando l’impugnazione proposta, ha confermato l’ordinanza del locale tribunale che aveva, a sua volta, disatteso l’opposizione del primo avverso il provvedimento della competente commissione territoriale di diniego della protezione umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti.

2. Il Ministero si è costituito tardivamente al dichiarato fine di una eventuale sua partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce sull’applicabilità al giudizio delle nuove norme contenute nel nuovo testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 comma 1.1. introdotte dal D.L. n. 130 del 2020 convertito in L. n. 173 del 2020.

Il motivo è manifestamente infondato (Cass. SU n. 24413 del 09/09/2021; già, Cass. n. 13248 del 17/05/2021).

La nuova disciplina della protezione umanitaria, introdotta con il D.L. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla L. n. 173 del 2020, entrata in vigore il 22 ottobre 2020, non trova applicazione nei giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data, stante il tenore letterale della norma transitoria prevista dal citato D.L. n. 130 del 2020, art. 15, che prevede l’immediata sua applicazione ai procedimenti pendenti avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate, rendendo evidente che scopo della norma è quello di prevenire “la duplicazione di procedimenti amministrativi e di eventuali contenziosi”, finalità che si attaglia ai procedimenti ed ai giudizi di merito (Cass. n. 13248 cit.).

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce sulla motivazione apparente omessa o carente e sul travisamento dei fatti su un punto decisivo del giudizio, dedotto in appello in relazione alla violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1.1. e 1.2, come modificati dal D.L. n. 130 del 2020 convertito in L. n. 173 del 2020, dell’art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3, della direttiva comunitaria n. 115 del 2008, par. 6, dell’art. 8Cedu sul diritto alla vita privata e familiare, per l’accertamento della protezione umanitaria, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. La Corte di merito aveva omesso di valutare le buste paga ed i contratti di lavoro dimostrativi dello svolgimento di attività lavorativa e quindi dell’inserimento in Italia.

4.1. Il motivo è manifestamente fondato in relazione al criterio della cd. comparazione attenuata, mancato nell’applicazione da parte della Corte d’appello.

4.2. La Corte di merito con l’impugnata sentenza, nel respingere la domanda di protezione per gravi motivi umanitari, ha apprezzato come “recessiva” l’integrazione in territorio italiano del richiedente e non legittimante il permesso per ragioni umanitarie, apprezzando nella proposta domanda la mancanza di ogni deduzione sul Paese di origine, non potendo valere in tal senso un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di origine.

4.3. Come recentemente affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, infatti, “in base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, firmo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/ o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. SU n. 24413 del 09/09/2021).

4.4. La sentenza impugnata va pertanto cassata perché la Corte d’appello di Firenze, nel giudizio di rinvio, provveda a porre in comparazione il livello di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia in relazione alla condizione goduta nel Paese di provenienza, secondo il criterio della cd. comparazione attenuata, in ragione del quale la condizione dal primo avuta nel Paese di origine diviene meno rilevante via via che assume rilievo, invece, l’integrazione in territorio italiano.

Spese del giudizio di legittimità rimesse.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e in accoglimento del secondo, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in altra composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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