Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5789 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13464-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CONTENTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE BIANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 10/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 / 01 /2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

RILEVATO

Che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per il Piemonte che in accoglimento dell’appello del contribuente ha riformato la pronuncia della CTP di Torino, ove era rigettato il ricorso contro l’intimazione di pagamento di cartelle notificate tra il 2006 ed il 2009 e dirette alla EOS s.a.s., in allora fallita; che ha spiegato controricorso il contribuente, presso il cui domicilio era stata notificata nel 2018 l’intimazione predetta.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;

che con l’unico motivo di prospetta violazione di legge per errata applicazione del termine quinquennale di prescrizione al credito erariale in oggetto;

che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397). In successive pronunce, questa corte ha ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. (Cass., Sez. 6-5, 3 maggio 2019, n. 11760); tuttavia, deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un’espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6"-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6- 5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5, 19 luglio 2021, n. 20638). Nella specie, la CTR ha erroneamente ritenuto che il credito erariale per l’IVA, che era fondato su cartella di pagamento, fosse soggetto a prescrizione quinquennale;

che, in conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla CTR per il Piemonte, cui demanda la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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