Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5793 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10124-2021 proposto da:

A.L., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2643/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

A.L., nigeriano, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bologna in data 8 ottobre 2020 che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione.

CONSIDERATO

che:

in unico contesto il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,22 e 117 Cost., t.u. imm., artt. 5 e 19, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

il ricorso, che censura la sentenza in ordine al mancato riconoscimento sia della protezione sussidiaria che di quella umanitaria, è inammissibile perché generico in prospettiva di autosufficienza;

invero non risulta indicato a quali specifici elementi fosse stato ancorato il gravame avverso la decisione di primo grado;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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