Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5794 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10107-2021 proposto da:

S.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO CAVALIERE;

– ricorrente –

contro

FIDIAS DI A.B.B. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO NERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1899/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 7/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO MARCHEIS CHIARA.

PREMESSO CHE:

S.E. ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1899/2020 che ha rigettato il gravame da egli proposto, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Il Tribunale di Lucca aveva respinto la domanda del ricorrente di pagamento di 40.000 Euro; il ricorrente aveva dedotto di avere venduto alla società Fidias un immobile, che nel contratto di vendita si dava atto del pagamento del prezzo mediante assegni circolari e che tuttavia quattro assegni non erano stati consegnati; la convenuta, costituendosi, aveva eccepito di avere effettuato il pagamento richiesto, in quanto la somma di 40.000 Euro era stata pagata non a mezzo di assegni circolari, ma con due assegni bancari, assegni bancari che erano stati consegnati al momento della stipulazione del contratto preliminare.

Resiste con controricorso la società Fidias di A.B.B. e c. s.a.s., che ha anzitutto eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto l’iscrizione del medesimo è stata effettuata in data 23 aprile 2021, a fronte dell’avvenuta notificazione del ricorso in data 1 aprile 2021.

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto il ricorso risulta essere stato spedito in data 15 aprile 2021, così rispettando il termine di venti giorni per il deposito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.

2. Il ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., artt. 1199,2726 e 2946 c.c. in quanto la sentenza impugnata, travisando le prove raccolte ovvero facendo errata applicazione delle medesime in ordine al riparto dell’onere della prova, ritiene dimostrato l’adempimento all’obbligo di pagamento di Euro 40.000 mediante la prova della mera consegna di assegni bancari al creditore”.

Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha infatti seguito l’orientamento di questa Corte secondo cui “in base alla regola di correttezza posta dall’art. 1175 c.c., l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso dell’assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all’adempimento del debitore; se, quindi, il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato a tutti gli effetti di legge all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione, ex art. 1197 c.c.” (così Cass. 33428/2019).

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Ric. 2021 n. 10107 sez. M2 – ud. 20-01-2022

-3-

controricorrente, che liquida in Euro 3.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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