LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19515-2021 per regolamento di competenza proposto da:
VALDELSA COSTRUZIONI S.R.L. DEI F.LLI B., *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO DEI LOMBARDI, 4, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO ARENA, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO CARELLO;
– ricorrente –
nei confronti di:
A.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE PIZZUTI;
– controparte –
avverso l’ordinanza n. 2561/2021 del TRIBUNALE di SALERNO, comunicata il 16/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. TOMMASO BASILE, che chiede il rigetto del ricorso.
PREMESSO Che:
La società Valdelsa Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 2561/2021 resa dal Tribunale di Salerno, adito in sede di opposizione al decreto con cui era stato ingiunto alla ricorrente il pagamento di Euro 12.598,67, a titolo di compensi professionali per l’attività svolta dall’avvocato A.C.. Il Tribunale di Salerno ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla ricorrente e ha deciso nel merito l’opposizione rigettandola.
Memoria difensiva è stata depositata da A.C..
In data 13 gennaio 2022 la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al regolamento di competenza, atto di rinuncia al quale ha aderito A.C., che ha sottoscritto l’atto.
L’atto di rinuncia risulta conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c..
Non vi è pronuncia sulle spese avendo controparte aderito alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022