Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5801 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 8327-2021 proposto da:

F.R., T.M., rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI SCIALDONI;

– ricorrenti –

Contro

D.L.L., V.F.;

– intimati –

Avverso la sentenza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 12/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

T.M. e F.R. hanno proposto ricorso articolato in due motivi (violazione e falsa applicazione degli artt. 181,307,309 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 309 c.p.c.) avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12 marzo 2021, che ha dichiarato inammissibile la riassunzione operata nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 552/2013 del Giudice di Pace di Maddaloni, a seguito della estinzione ex art. 309 c.p.c..

Non hanno svolto attività difensive gli intimati D.L.L. e V.F..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La proposta del relatore richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la disciplina processuale dell’inattività delle parti, di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., per il caso della reiterata mancata comparizione di entrambe le parti nel corso del giudizio, nel regime applicabile dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 112 del 2008, art. 50, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, comporta l’estinzione del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo. Alla diserzione bilaterale di due consecutive udienze consegue, quindi, l’arresto definitivo ed irreversibile del giudizio, senza più alcuna fase di quiescenza che consenta la riassunzione, come si evince anche dal riformulato art. 307 c.p.c., comma 1, (Cass. Sez. L, 04/08/2015, n. 16358; Cass. Sez. L, 27/02/2014, n. 4721; Cass. Sez. 6 – 1, 03/09/2018, n. 21586).

In data 7 gennaio 2022, tuttavia, l’avvocato Luigi Scialdoni, difensore dei ricorrenti T.M. e F.R., ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo che le parti hanno transatto la lite.

Non occorre notifica o comunicazione dell’atto di rinuncia, in quanto gli intimati D.L.L. e V.F. non si sono costituiti.

Agli effetti degli artt. 390 e 391 c.p.c., neppure deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, medesimo art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 – 3, 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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