LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14025-2020 proposto da:
B.K., elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello 34, presso lo studio dell’avvocato Ugo Morelli;
– ricorrente –
contro
PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pisanelli 40, presso lo studio degli avvocati Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio, che la rappresentano e difendono giusta procura notarile in atti;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, depositata il 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie del ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE B.K. ha proposto ricorso articolato in dieci motivi per la cassazione dell’ordinanza del 13 gennaio 2020 resa dal Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale, con la quale è stato rigettato il reclamo avverso l’ordinanza del GE del 6/9/2019, che aveva rigettato l’istanza di sospensione della procedura esecutiva a seguito della proposizione di opposizione agli atti esecutivi da parte della ricorrente.
La Prelios Credit Servicing S.p.A., quale mandataria della Juno 2 S.r.l. resiste con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. Preliminarmente deve essere rilevata la manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 380 bis c.p.c. nella parte in cui dispone che la decisione del ricorso avvenga a seguito di adunanza camerale non partecipata avendo questa Corte riaffermato che costituisce non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, all’esito di una mera proposta di trattazione camerale da parte del consigliere relatore che, in quanto semplice ipotesi di esito decisorio, non è vincolante per il collegio, il quale, pertanto, ove intenda porre a base della decisione una questione rilevata d’ufficio, può ripristinare l’interlocuzione delle parti secondo il paradigma dell’art. 384 c.p.c., comma 3, deponendo in tal senso una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dello stesso art. 380-bis c.p.c. (Cass. n. 395/2017; Cass. n. 5371/2017). La mancata celebrazione di udienza con partecipazione dei difensori rende altresì priva di rilievo la circostanza che l’avv. Morelli abbia dichiarato di essere al momento affetto da patologia che ne impone l’isolamento domiciliare.
Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, il difensore della ricorrente dichiara di rappresentare la propria assistita, che riferisce essere deceduta in data 12/3/2020, e cioè successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, sostenendo la permanente validità della procura alle liti a suo tempo rilasciata per la proposizione dell’opposizione esecutiva, invocando quindi la regola dell’ultrattività del mandato.
Trattasi però di affermazione che non tiene conto del requisito della specialità della procura come imposto dal testo dell’art. 365 c.p.c., che presuppone il suo rilascio in data successiva alla decisione impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, derivando l’inammissibilità del ricorso qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio (cfr. da ultimo Cass. n. 17901/2020).
Ne’ vale ad esonerare dal rispetto di tale regola l’intervenuto decesso della parte rappresentata, avendo questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass. S.U. n. 15295/2014), affermato che, ancorché la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, sia legittimato a proporre impugnazione, fa eccezione a tale regola il ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale (conf. Cass. n. 11072/2018; Cass. n. 20964/2018).
Altrettanto è inammissibile il ricorso ove si abbia riguardo alla diversa affermazione contenuta in ricorso secondo cui l’avv. Ugo Morelli, difensore della originaria parte reclamante, sarebbe altresì erede della stessa, giusta testamento e per effetto della L. n. 76 del 2016, quale stabile convivente della defunta.
Infatti, va ribadito il principio secondo cui (Cass. n. 24050/2019) il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (conf. Cass. n. 22507/2016; Cass. S.U. n. 9692/2013, quanto alla successione ex art. 110 c.p.c. nel corso del giudizio di legittimità; Cass. n. 8973/2020).
Nella specie, l’avv. Morelli, pur riferendo della sua qualità di erede della parte defunta, ha però omesso di produrre ovvero di comunicare ex art. 372 c.p.c. la documentazione attestante l’effettiva qualità vantata.
Non può infatti tenersi conto dei documenti (testamento e contratto di “coppia di fatto”), che si assumono allegati alla memoria depositata in prossimità dell’udienza, occorrendo far riferimento al principio secondo cui, poiché l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte – per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie ex artt. 378 e 380 bis c.p.c., poiché l’attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo (Cass. n. 8973/2020; Cass. S.U. n. 9692/2013).
Infine, il ricorso è inammissibile in quanto volto ad impugnare un’ordinanza emessa in sede di reclamo avverso provvedimento di diniego della sospensione dell’esecuzione a seguito di proposizione da parte dell’esecutata di opposizione ex art. 617 c.c., avendo questa Corte di recente precisato che (Cass. n. 25411/2019) è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. in relazione al provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste direttamente a carico dell’avv. Ugo Morelli, in applicazione del principio affermato da Cass. S.U. n. 10706/2006, a mente del quale, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (conf. Cass. n. 11551/2015, con specifico riferimento all’ipotesi di ricorso per cassazione proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio; Cass. n. 13055/2018, relativa alla fattispecie, riconducibile a quella in esame, di inesistenza in vita del soggetto al momento della proposizione del ricorso, ritenendosi privo di rilievo il fatto che la procura potesse essere stata effettivamente rilasciata dalla parte anteriormente al proprio decesso e prima della pronuncia della sentenza impugnata; Cass. n. 14474/2019).
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Avv. Ugo Morelli al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022
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