Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5809 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8820-2021 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Walter Concetto Creaco;

– ricorrente –

contro

SC.LA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 129/2021 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 08/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.A. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c.) avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 129/2021, pubblicata l’8 gennaio 2021.

L’intimata Sc.La. non ha svolto attività difensive, mentre il ricorso non è stato rivolto altresì nei confronti del Condominio *****, parte dei pregressi gradi di merito.

2. Il Tribunale di Catania ha riformato la sentenza resa in primo grado in data 20 marzo 2018 dal Giudice di pace di Mascalucia, con cui, in accoglimento della domanda di S.A., era stata ordinata la rimozione di un gazebo realizzato da Sc.La. sul marciapiede condominiale in innesto sul muro perimetrale dell’edificio. Per il Tribunale, la modifica non eccedeva i limiti nell’uso della parte comune imposti dall’art. 1102 c.c., non ledendo i diritti di godimento degli altri condomini ed essendo stato tollerato per molti anni (dal 2005), né il decoro architettonico del fabbricato.

3. Il motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., deducendo la necessità del consenso unanime di tutti i condomini per affermare la legittimità della modifica realizzata dalla Sc..

4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso non offre elementi per mutare o confermare tale orientamento, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Il Tribunale di Catania ha affermato che l’installazione del gazebo sul muro perimetrale non pregiudica l’utilizzazione dello stesso bene comune da parte degli altri condomini né il decoro del fabbricato.

Va ribadito che, in tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un’unità immobiliare agisca in giudizio, come nella specie, per ottenere l’ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, la liceità delle opere, realizzate da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. La relativa valutazione spetta al giudice di merito (e risulta compiuta dalla sentenza impugnata), rimanendo insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In tal caso, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all’art. 1102 c.c., quale impedimento alla modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell’azione esperita, sicché, a norma dell’art. 2697 c.c., comma 1, deve essere provato dallo stesso comproprietario attore, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un’eccezione in senso improprio, che è dal giudice rilevabile anche di ufficio e perciò non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo (tra le tante, Cass. Sez. 2, 28/08/2020, n. 18038).

Ancora di recente, questa Corte ha affermato che la costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, appoggiata al muro perimetrale condominiale, al servizio della sua proprietà esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l’uso della cosa comune, se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non impedisca agli altri condomini di farne uso secondo la sua destinazione, non rechi danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio (Cass. Sez. 2, 19/03/2021, n. 7870).

Costituisce questione di fatto nuova, inammissibile in questa sede, l’allegazione fatta in ricorso che l’opera abbia creato un collegamento con un bene estraneo al condominio.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non deve provvedersi al riguardo delle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’unica intimata non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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