Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5810 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 715-2020 proposto da:

D.B.D., rappresentato e difeso dall’avvocato Aulo Gabriele Gigante giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V.G., S.G., SC.GI., rappresentati e difesi dall’avvocato Carmelita Danile giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

E contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO, L.F.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie deli controricorrenti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ordinanza del 14 novembre 2019, la Corte d’Appello di Palermo accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da D.B.D. avverso il decreto emesso dalla stessa Corte d’Appello di Palermo, con il quale era stato liquidato il compenso pari ad Euro 11.233,13 (riconoscendo la medesima somma anche all’altro ausiliario Dott. L.F.), per l’attività di consulente svolta a seguito della perizia d’ufficio richiesta dalla Corte d’Appello nell’ambito di una procedura di prevenzione a carico di S.V.G..

Il giudice dell’opposizione riteneva corretta la determinazione del compenso in quanto riferita alla stima degli immobili appartenenti allo S., e ciò sulla base del valore complessivo di stima degli immobili, non potendo condividersi la richiesta di considerare in maniera frazionata i beni sottoposti a valutazione, né potendosi frazionare l’attività di indagine in varie fasi.

Del pari corretta era la liquidazione dei compensi effettuata ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, artt. 8 ed 11, come del pari incensurabile era la determinazione del compenso per l’accertamento circa la regolarità dei contributi, essendo congrua l’individuazione in 72 del numero delle vacazioni necessarie a tale fine.

Tuttavia, il ricorso era meritevole di accoglimento quanto alla determinazione dell’indennità chilometrica per i viaggi compiuti in vista dell’espletamento dell’incarico e per il rimborso delle spese sostenute, somme che erano riconosciute, per l’indennità di viaggio in Euro 800,00 e per le spese vive in Euro 981,40.

Tali cifre andavano quindi aggiunte a quelle già attribuite nel decreto impugnato, sicché tenuto conto del solo parziale accoglimento dell’opposizione, ricorrevano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di opposizione.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D.B.D. sulla base di cinque motivi.

S.V.G., S.G. e Sc.Gi. resistono con controricorso illustrato da memorie.

Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini dell’eventuale discussione orale.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., comma 6 ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia su di un punto decisivo.

Si segnala che la Corte d’Appello ha omesso di decidere sul motivo di opposizione con il quale si contestava che il provvedimento che aveva liquidato i compensi non aveva minimamente tenuto conto del fatto che tra i quesiti rivolti al collegio peritale vi era anche quello relativo all’accertamento dei redditi percepiti con l’attività agricola, e che era stato oggetto di puntuale quantificazione nella richiesta di liquidazione.

Il secondo motivo di ricorso denuncia sempre la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., comma 6 ed all’art. 360 comma 1 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia.

Si rileva che uno dei motivi di opposizione, sui quali la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi, riguardava la mancata liquidazione dei compensi relativi ai quesiti di cui ai nn. 6 e 7 dell’incarico affidato dal giudice penale, quesiti che del pari erano stati oggetto di specifica quantificazione dei compensi nella richiesta di liquidazione.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

Come si ricava dalla lettura dell’incarico conferito al ricorrente ed al Dott. L.F. con ordinanza del 6 luglio 2015 nell’ambito di un procedimento volto all’applicazione di misure di prevenzione nei confronti dello S., tra i quesiti conferiti vi era al n. 5, quello di accertare “il reddito in effetti percepito attraverso la destinazione produttiva degli immobili di cui sopra ed il regime di tassabilità di tale reddito”, al n. 6 quello di accertare “le movimentazioni finanziarie in entrata ed in uscita anno per anno, tenendo conto anche dell’esito delle precedenti indagini e di ogni altra documentata operazione avente significativa rilevanza (ad esempio relativa a beni mobili registrati) riferibili al nucleo familiare del proposto dal 1980”, ed al n. 7 quello di accertare “la compatibilità di detti flussi finanziari con le movimentazioni relative ai rapporti bancari e con la contabilità delle imprese individuali riferibili a detti beni”.

L’ordinanza della Corte d’Appello di Palermo del 15/4/2019, con la quale sono stati liquidati i compensi del ricorrente, si è limitata a valutare la congruità della richiesta limitatamente alla stima dei beni immobili (quesito n. 1) ed alla verifica concernente i costi sostenuti per migliorie, innovazioni manutenzione ecc. relative agli immobili (quesito n. 2), ed alla verifica della regolarità della percezione dei contributi (quesiti nn. 3 e 4), senza alcun riferimento invece alle attività di cui ai quesiti da 5 a 7 del mandato.

Nell’atto di opposizione il ricorrente, tuttavia, si doleva del fatto che non si fosse tenuto conto della pluralità delle indagini espletate, denunciandosi a pag. 12 l’omessa valutazione delle attività di cui al quesito n 5, deduzione reiterata a pag. 14, con la denuncia del mancato riscontro nel provvedimento opposto alle richieste di liquidazione di tutti i quesiti da 5 a 7.

Nessuna risposta a tali censure si rinviene nemmeno nell’ordinanza oggetto di ricorso, avendo la Corte d’Appello limitato il proprio esame alla sola questione relativa alla stima dei beni immobili ed alle modalità di liquidazione dei compensi per l’accertamento della regolarità dei contributi, accogliendo il ricorso in opposizione limitatamente al riconoscimento delle spese vive e dell’indennità di viaggio.

Ne discende che si palesa in maniera evidente la violazione dell’art. 112 c.p.c., dovendosi pertanto disporre la cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione ai motivi in esame.

Il terzo motivo di ricorso denuncia l’apparente motivazione dell’ordinanza impugnata con la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Si deduce che quanto alla stima dei beni immobili il rigetto dell’opposizione sarebbe avvenuto in sostanziale assenza di motivazione.

Il quarto motivo di ricorso denuncia l’apparente motivazione dell’ordinanza impugnata, con violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 Cost., comma 2, n. 4 quanto al rigetto dell’opposizione relativamente all’individuazione delle vacazioni riconosciute per l’attività di verifica della regolarità dei contributi erogati per i beni appartenenti allo S..

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della pronuncia impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, consentono di affermare la nullità della decisione.

In tal senso il giudice dell’opposizione ha ritenuto corretta la valutazione del compenso relativo alla stima dei beni immobili, come operata nel provvedimento opposto, facendo riferimento al valore complessivo dei beni, e senza frazionare le varie attività pur sempre coessenziali alla verifica del valore venale dei beni stessi.

Trattasi di motivazione che soddisfa il detto requisito del minimo costituzionale e si palesa altresì incensurabile in diritto, avendo questa Corte affermato che (Cass. n. 5325/2016) il compenso da liquidare in favore del consulente tecnico, cui sia stato affidato l’incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili, va determinato, alla stregua del D.M. 30 maggio 2002, tabelle, art. 13, facendo riferimento all’importo stimato, diviso per scaglioni, il quale, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, va riferito alla valutazione cumulativa dell’insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un’autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di Euro 516.456,90 (conf. Cass. n. 6892/2009).

In mancanza di allegazione di una diversa tipologia di immobili da stimare, non appare quindi censurabile l’individuazione del criterio di liquidazione seguito dal giudice di merito.

Del pari soddisfacente risulta la motivazione quanto alla contestazione del calcolo delle vacazioni, avendo la Corte condiviso la valutazione operata dalla decisione opposta che aveva escluso che potessero essere riconosciute, come invece risultante dalla richiesta, vacazioni pari ad 85 giorni lavorativi, e ciò in conformità dei principi affermati da questa Corte secondo cui (Cass. n. 2410/2012) in tema di liquidazione del compenso ai periti, a norma della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, il calcolo delle vacazioni va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione (conf. Cass. n. 7636/2019).

Il quinto motivo denuncia l’apparente motivazione con violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, quanto al parziale accoglimento della richiesta di liquidazione dell’indennità chilometrica. Si deduce che la richiesta del ricorrente riguardava la maggiore somma di Euro 1.001,34 ma che l’ordinanza impugnata ha ridotto l’importo alla somma di Euro 800,00 senza alcuna motivazione.

Il motivo è fondato.

La richiesta de qua risultava il frutto di un analitico calcolo correlato alle distanze che si assumevano essere state percorse su autorizzazione del giudice, e tenuto conto del costo medio della benzina, come ricavato dalle tabelle dei prezzi medi nazionali mensili per gli anni 2015 e 2016 (cfr. pag. 7 del ricorso).

La decisione gravata ha invece ridotto la somma all’importo di Euro 800,00, senza però indicare i criteri che giustificavano, pur riconoscendosi la debenza del rimborso, la minor somma liquidata, soprattutto ove si abbia mente al fatto che la stessa è correlata ad un’operazione di calcolo matematico scaturente dalla moltiplicazione tra il numero di chilometri percorsi ed il prezzo medio della benzina.

La motivazione del giudice di merito sul punto deve ritenersi del tutto apparente e quindi legittima l’accoglimento del motivo.

L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Palermo, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, secondo e quinto motivo di ricorso e, rigettati gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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