Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5822 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6320-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI ANTONELLA, PREDEN SERGIO, CALIULO LUIGI;

– ricorrente principale –

contro

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato DE ROSA ANDREA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 972/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2015 R.G.N. 6704/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 2.3.2015, la Corte d’appello di Roma, pur dichiarando in parte motiva di accogliere il secondo motivo di appello dell’INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di N.L. volta alla riliquidazione della sua pensione di vecchiaia anticipata ex D.L. n. 501 del 1995 con la collocazione dell’accredito figurativo nella parte di contribuzione precedente al 31.12.1994, invece che in quella maturata successivamente, ha rigettato l’appello e condannato la parte appellata a rifondere all’INPS le spese di lite;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;

che N.L. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, anch’esso basato su un motivo;

che l’INPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale;

che N.L. ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione; che costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui, nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza è atto processuale a rilevanza esterna che racchiude tutti gli elementi del comando giudiziale, i quali, oltre a poter essere portati immediatamente ad esecuzione nei casi previsti dalla legge, non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione, onde il contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza, con conseguente impossibilità di applicare il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. (cfr. tra le numerose Cass. nn. 22661 del 2007, 7698 del 2008, 8894 del 2010);

che, nel caso di specie, il contrasto appare assoluto, non potendo giustificarsi la reiezione dell’appello con le considerazioni svolte nella parte motiva della sentenza, univocamente orientate al riconoscimento della tesi dell’Istituto allora appellante circa l’infondatezza della pretesa dell’odierno controricorrente di aver accreditata la contribuzione figurativa nella parte di contribuzione precedente al 31.12.1994, invece che in quella maturata successivamente;

che, pertanto, assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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