LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11798-2016 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MATANO GIUSEPPE, SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, SCIPLINO ESTER ADA, DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO;
– ricorrenti principali –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati CATALANO GIANDOMENICO, FRASCONA’
LORELLA che lo rappresentano e difendono;
– resistente con mandato –
e contro
C.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIALTO 6, presso lo studio dell’avvocato LA PERA FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato TROVATO GAETANO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
e contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FURCI ALESSANDRO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 529/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/05/2015 R.G.N. 353/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere DE FELICE Dott. ALFONSINA.
RILEVATO
Che:
la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l’iscrizione a ruolo di sei delle tredici cartelle esattoriali intimate ad C.A.L. e da questo opposte, riguardanti contributi INPS e premi INAIL, per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale; ha confermato per il resto la sentenza del Tribunale, ritenendo infondato il ricorso in appello: a) quanto alla contestata tardività della costituzione dell’agente della riscossione, b) qualificando come opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine di 20 giorni dalla notifica degli atti, l’eccezione di mancata notifica delle cartelle esattoriali, c) considerando inammissibile l’eccezione di inesistenza delle cartelle perché proposta per la prima volta in appello, d) ha infine compensato le spese del doppio grado di giudizio;
la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo; C.A.L. ha proposto controricorso, e altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi;
l’INPS a sua volta ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale;
Riscossione Sicilia s.p.a., intimata per litis denuntiatio, ha depositato tempestivo controricorso;
l’INAIL ha depositato procura speciale in calce al ricorso.
CONSIDERATO
Che:
il ricorrente principale con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c.”; sostiene la tesi che il termine di prescrizione dei crediti portati in cartella esattoriale non sia di cinque, bensì di dieci anni;
il ricorrente incidentale, col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione /falsa applicazione di norme di diritto (art. 416 c.p.c.); censura la decisione della Corte d’Appello là dove questa ha considerato decaduto l’agente della riscossione dalla produzione della notifica delle cartelle esattoriali;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione/falsa applicazione di norme di diritto (art. 2967 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 4)”; si duole che la Corte d’Appello abbia ritenuto soddisfatto l’onere della prova quanto alla notifica e all’esistenza delle cartelle esattoriali; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la statuizione di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE:
il ricorso principale è infondato;
in base alla – ormai consolidata – giurisprudenza di questa Corte, radicatasi a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 23397 del 2016 che ha risolto il contrasto interpretativo, la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010); (cfr., altresì, Cass. n. 12200 del 2018).
ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE:
quanto al ricorso incidentale va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività proposta dall’INPS, con cui si denuncia che C.A. sarebbe decaduto dal termine d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.;
su tale specifica questione, considerata di valore nomofilattico, la Sesta Sezione con l’ordinanza n. 27692 del 2017, ha rimesso la causa alla Quarta Sezione;
in sintesi, l’istituto sostiene che l’art. 334 c.p.c. ammette il ricorso incidentale tardivo (oltre i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.), soltanto nel caso in cuì l’interesse a impugnare sorga quale conseguenza diretta dell’impugnazione principale (Cass. n. 17017 del 2015); afferma che ciò non si sarebbe verificato nel caso in esame, ove il ricorso incidentale è rivolto a contestare capi della sentenza impugnata che non sono stati oggetto d’impugnazione;
l’eccezione va respinta;
invero, l’orientamento di legittimità richiamato dall’Inps è stato superato dal “successivo, che ritiene ormai pacificamente “sempre ammissibile” l’impugnazione incidentale tardiva, in quanto con essa il legislatore mira a riequilibrare le posizioni delle parti a seguito della proposizione dell’impugnazione principale cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza;
da ciò consegue che “l’impugnazione incidentale tardiva (…) è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi l’assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell’art. 334 c.p.c., comma 1, “parti contro le quali è stata proposta l’impugnazione” come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli” Cass. n. 1879 del 2018; Cass. n. 5876 del 2018; Cass. n. 15770 del 2018; Cass. n. 14596 del 2020; Cass. n. 25285 del 2020);
giungendo all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo è infondato;
il ricorrente incidentale deduce che la Corte d’appello ha basato la propria decisione su una produzione documentale che non avrebbe potuto neppure trovare ingresso in giudizio, provenendo da una parte processuale (Agenzia della riscossione) costituitasi tardivamente in primo grado;
l’orientamento di questa Corte è chiaro nel ritenere che l’accertamento, espressione di un fine pubblicistico, possa essere esercitato d’ufficio dal giudice, anche facendo riferimento ad elementi estranei al processo: “In tema di opposizione a cartella esattoriale per il mancato pagamento di contributi previdenziali, la parte opponente ha l’onere di dimostrare la tempestività dell’opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il relativo accertamento, involgendo la verifica della proponibilità della domanda, può essere eseguito d’ufficio, ex artt. 421 e 437 c.p.c., anche con l’acquisizione di elementi “aliunde” (cfr. per tutti Cass. n. 21153 del 2019); ciò è quanto esattamente ha ritenuto la Corte d’appello, la quale, nel conformarsi a quanto già affermato in prime cure, ha dichiarato irrilevante la tardiva costituzione dell’agente della riscossione ai fini dell’accertamento della tempestività dell’opposizione;
il secondo motivo è inammissibile;
esso non contrasta in modo autosufficiente la ratio decidendi, autonoma, con cui – la Corte d’appello ha affermato che la doglianza circa l’inesistenza delle cartelle era ‘stata proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado;
il ricorrente incidentale non trascrive e non produce, in spregio dei principi di specificità e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 369 c.p.c., n. 6, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado da cui risulta essere stata proposta la questione della stessa esistenza delle cartelle esattoriali;
il terzo motivo è infondato;
la Corte d’appello ha compensato le spese di entrambi i gradi avendo riformato in parte la sentenza di prime cure, sulla base dell’esito complessivo del giudizio, e considerati gli orientamenti giurisprudenziali (ancora) contrastanti sulla durata della prescrizione estintiva dei crediti previdenziali (la sentenza gravata è stata pubblicata il 4.05.2015);
si rammenta, in proposito, quanto afferma questa Corte in merito alì ampiezza dei poteri del giudice d’appello in tema di spese da disporsi nel caso di riforma, parziale o totale della pronuncia di primo grado: “In materia di procedimento civile, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (così, ex plurimis, Cass. n. 15483 del 2008);
in definitiva, il ricorso principale va rigettato, così come il ricorso incidentale; le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti;
non si provvede sulle spese nei confronti dell’Inail, rimasto intimato;
in considerazione del rigetto dei ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale. Rigetta altresì il ricorso incidentale.
Compensa le spese tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2953 - Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2967 - Effetto dell'impedimento della decadenza | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 91 - Condanna alle spese | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 325 - Termini per le impugnazioni | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 327 - Decadenza dall'impugnazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 334 - Impugnazioni incidentali tardive | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 416 - Costituzione del convenuto | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 421 - Poteri istruttori del giudice | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 437 - Udienza di discussione | Codice Procedura Civile