Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5826 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9561-2021 proposto da:

R.G.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Delle Fornaci 38, presso lo studio dell’avvocato Fabio Alberici, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

*****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 382/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.G.L. ha proposto ricorso articolato in due motivi (violazione o falsa applicazione degli artt. 1116, 36,112 c.p.c., e degli artt. 1243 e 2798 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo) avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 382/2021, pubblicata il 24 febbraio 2021.

Non ha svolto attività difensive l’intimato *****.

La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame contro la sentenza n. 241/2016 del Tribunale di Ravenna, che aveva dichiarato compensate le somme richieste dall’avvocato R.G.L. col precetto oggetto di opposizione, in relazione a compensi professionali, con il contrapposto credito per spese condominiali. Per la Corte d’appello, il credito vantato dal ***** era risultato dimostrato dai prodotti verbali di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi del periodo 2007-2012, nonché dei due riparti di spese con annotati a penna i pagamenti parziali operati dal R.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria depositata in data 5 febbraio 2022, dunque senza osservare il termine minimo di cinque giorni prima dell’adunanza, ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, computato alla stregua dell’art. 155 c.p.c., comma 4 (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 14/09/2017, n. 21335).

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riferito all’omesso esame del fatto relativo alla scheda personale del R., oggetto di contestazioni. Opera la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

Il primo motivo è comunque inammissibile, in quanto non supera lo scrutinio di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la compensazione giudiziale, prevista dall’art. 1243 c.p.c., comma 2, è ammessa se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione. Nella specie, si tratta di compensazione relativa a spese condominiali eccepita nell’ambito di giudizio di opposizione a precetto per compensi professionali. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità operata dalla Corte d’appello, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, 15/10/2009, n. 21923; Cass. Sez. 3, 26/09/2005, n. 18775). Peraltro, con riguardo al credito vantato per il pagamento di contributi condominiali, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emette una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere costituisce, così, titolo sufficiente per la condanna del condomino a pagare le somme, a meno che tale delibera non abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c.. Al riguardo della valenza probatoria dei deliberati assembleari prodotti dal Condominio ed apprezzati dalla Corte d’appello come prova del controcredito eccepito in compensazione, il primo motivo ricorso si esaurisce in una inammissibile generica critica, senza peraltro indicare specificamente il contenuto dei documenti su cui le censure poggiano, secondo quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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