LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5030-2021 proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 32, presso lo studio dell’avvocato Albertina Pepe, rappresentato e difeso in proprio;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 21/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 15.7.2020 V.G. proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Ravenna, con il quale era stato liquidato il compenso dovutogli quale difensore di fiducia di un soggetto, costituitosi parte civile in un procedimento penale ed ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ravenna accoglieva l’opposizione, senza statuire sulle spese della fase.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione V.G., affidandosi ad un solo motivo.
Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
ACCOGLIMENTO del ricorso.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ravenna accoglieva l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego della liquidazione del compenso spettante al difensore di fiducia della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza pronunciarsi sulle spese di lite.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione V.G., affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare le spese del giudizio di opposizione.
La censura è fondata, poiché il giudizio di opposizione introdotto nelle forme previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, è regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, che a sua volta rinvia alle forme del rito sommario di cognizione. Il giudice investito della sua cognizione, quindi, è tenuto a pronunciarsi sulle spese, nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 91 e ss..
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Non risultano depositate memorie in prossimità dell’adunanza camerale.
In definitiva, il ricorso va accolto, in coerenza con la proposta del relatore, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in differente composizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 11 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022