Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5853 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

A.O., rappr. e dif. dall’avv. Massimo Goti massimogoti.pec.avvocati.prato.it, elett. dom. in Prato, via Q.

Baldinucci n. 71, come da procura allegata in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione del decreto Trib. Firenze 10.5.2021, n. 2669/2021, R.G. 10391/2018;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere relatore Dott. Ferro Massimo alla Camera di Consiglio del 1 febbraio 2022.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.O. impugna il decreto Trib. Firenze 10.5.2021, n. 2669/2021, R.G. 10391/2018, che ha rigettato il ricorso contro il provvedimento della Commissione Territoriale di Firenze del 14.2.2018, il quale aveva negato la protezione internazionale, in tutte le misure, nonché il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. il tribunale ha ritenuto che: a) il racconto del richiedente risulta difficilmente credibile con riguardo ai motivi dell’espatrio, avendo lo stesso riferito di possedere un negozio di abbigliamento in Nigeria (precisamente a Benin City, nella regione dell’Edo State) e di aver lasciato il Paese insieme alla moglie e ai figli una volta appresa la notizia dell’arrivo degli esponenti del movimento integralista Boko Haram (individuati quali responsabili della morte del fratello gemello), di essere transitato per il Niger e aver vissuto per un breve periodo in Libia, dove perdeva la moglie e i figli; nello specifico manca qualsiasi documentazione che confermi le circostanze familiari dedotte; b) sono assenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), rilevato che dalle informazioni presenti nei rapporti internazionali, la presenza di Boko Haram nella regione dell’Edo State non risulta diffusa, dovendosi escludere la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno e internazionale che sia tale da porre, per ciò stesso, a rischio la vita del richiedente; c) non sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998 ex art. 5, comma 6, secondo la disciplina applicabile ratione temporis prima della modifica introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, posto che la valutazione della condizione di vulnerabilità del richiedente non può essere ancorata unicamente alla situazione generale del Paese di origine e che la mancata allegazione di documentazione che testimoni lo svolgimento di attività di studio e di formazione nonché di attività lavorative regolari nel quadriennio di permanenza in Italia, l’uscita dal circuito di accoglienza e la precaria situazione abitativa impediscono di ritenere che il ricorrente si sia integrato nel contesto socio-lavorativo del Paese ospitante;

3. il ricorso è su due motivi; ad esso resiste il Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, comma 1, lett. c) e, all’altezza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente nell’area di provenienza del ricorrente (Edo State, in Nigeria) e all’omessa attività istruttoria, ritenendo che il tribunale ha illegittimamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria limitando la sua motivazione ad un giudizio di difficile credibilità del racconto del richiedente e venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria per non avere citato COI recenti e aventi rilievo internazionale;

2. con il secondo motivo si contesta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’omessa motivazione in merito al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ritenendo che il tribunale ha omesso di effettuare il dovuto giudizio di comparazione rispetto alla situazione di privazione dei diritti umani attualmente presente nel Paese di origine, utilizzando COI non aggiornate e insufficienti;

3. preliminarmente va rilevato che il ricorso è inammissibile; in difformità rispetto a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quarto inciso, la procura speciale alle liti rilasciata ai fini della presentazione del suddetto ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore a tal fine nominato, è tuttavia priva della certificazione da parte del medesimo difensore che il suo rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; si rende perciò applicabile il principio, disposto da Cass. SU n. 15177 del 1 giugno 2021, secondo cui “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”; la predetta procura, pertanto, “deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

4. facendo applicazione del principio di diritto qui ricordato, ribadito anche da Corte Cost. n. 13 del 2022, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è dunque inammissibile; nel caso di specie, infatti, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione – pur dettagliata nel contenuto con indicazione del decreto di rigetto adottato dal Tribunale di Firenze e della sua data – non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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