LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10060/2020 proposto da:
T.S., rappresentato e difeso dall’avv. Pacitti Claudine, giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Cipolla 16, presso lo studio dell’avvocato Fioriello Antonio;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta per legge, e contro Questura di Roma, Ufficio Immigrazione;
– intimati –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 23/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
T.S. ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace di Roma che ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto di Roma il 18-11-2019;
gli intimati non hanno svolto difese.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile, dovendosi dare continuità alla prevalente giurisprudenza di questa sezione, secondo la quale il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei soli confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato, e va quindi notificato presso la stessa; sicché è appunto inammissibile il ricorso proposto (come nella specie) contro il Ministero dell’interno e il questore, e a essi notificati presso l’avvocatura generale dello Stato (v. Cass. n. 22694-21, Cass. n. 12665-19);
tale orientamento corrisponde d’altronde a quanto già affermato (e stavolta a sezioni unite) a proposito della situazione inversa, relativa cioè alla legittimazione del solo prefetto a ricorrere per cassazione avverso la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione al decreto prefettizio di espulsione a carico dello straniero (v. Cass. Sez. U n. 15141-01);
non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 2 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022