LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
O.L.O., rappr. e dif. dall’avv. Massimo Goti massimogoti.pec.avvocati.prato.it, elett. dom. in Prato, via Q.
Baldinucci n. 71, come da procura allegata in calce all’atto;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rapp. e dif. ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è
domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– costituito –
per la cassazione del decreto Trib. Firenze 7.4.2021, n. 1924/2021, R.G. 8617/2018;
udita la relazione della causa svolta dal relatore Dott. Ferro Massimo alla Camera di Consiglio del 1 febbraio 2022.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. O.L.O. impugna il decreto Trib. Firenze 7.4.2021, n. 1924/2021, R.G. 8617/2018, che ha rigettato il ricorso contro il provvedimento della Commissione Territoriale di Firenze del 17.4.2018, il quale aveva negato la protezione internazionale, in tutte le misure, nonché il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
2. il tribunale ha ritenuto che: a) posto che, sulla base delle norme vigenti in materia, non sussiste la nullità del provvedimento amministrativo impugnato per omessa traduzione integrale, il giudizio verte sull’effettiva sussistenza del diritto soggettivo ad ottenere la protezione invocata; b) non ricorrono i presupposti per ritenere sussistente il danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 comma 1, lett. b), atteso che il racconto del richiedente – che ha riferito di essere stato minacciato e aggredito da malviventi assoldati dal suocero per essersi rifiutato di aderire alla società segreta degli Ogboni – è poco credibile e incongruente rispetto alle informazioni reperibili dalle fonti internazionali, che evidenziano la volontarietà, in genere, dell’affiliazione alla setta, né si deve considerare attendibile fonte di prova la copia della pagina di un quotidiano nazionale che riporta la notizia dell’avvenuta aggressione, ritenendo che la stessa sia espressione della pratica diffusa di corrompere i giornalisti per la pubblicazione di notizie mendaci; c) sulla base delle informazioni riportate nei rapporti internazionali, non emerge che attualmente la Nigeria sia attraversata da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno e internazionale determinante ai sensi del D.Lgs. cit., art. 14, lett. c), rilevato che con riguardo all’Edo State (regione nigeriana di provenienza del richiedente) non si registrano un grado ed un’intensità di violenza che raggiungano i caratteri del conflitto interno estremo e generalizzato; d) non sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998 ex art. 5, comma 6, secondo la disciplina applicabile ratione temporis prima della modifica introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, posto che la valutazione della condizione di vulnerabilità del richiedente non può essere ancorata unicamente alla situazione generale del Paese di origine e che la mancata o inconsistente allegazione di documentazione relativa allo svolgimento di attività di studio e di formazione nonché di attività lavorative non consente di ritenere soddisfatto il requisito dell’integrazione socio-lavorativa nel Paese ospitante;
3. il ricorso è su due motivi; ad esso resiste il Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente nell’area di provenienza del ricorrente (Edo State – Nigeria) e dell’omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ritenendo che il tribunale ha illegittimamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza adempiere all’obbligo di cooperazione istruttoria;
2. con il secondo motivo si contesta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonché del D.L. n. 130 del 2020, per l’omessa motivazione in merito al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ritenendo che il tribunale non ha tenuto conto, in primis, delle innovazioni apportate dal D.L. n. 130 del 2020, con riguardo alla condizioni che devono ricorrere per la concessione della protezione umanitaria e, secondariamente, delle produzioni documentali agli atti del giudizio di primo grado, dalle quali emerge che il richiedente ha intrapreso un intenso percorso di integrazione sociale e lavorativa mediante partecipazione a corsi di lingua italiana e ad attività di volontariato nonché mediante l’iscrizione a scuola e al Centro per l’impiego del Comune di Firenze;
3. preliminarmente va rilevato che il ricorso è inammissibile; difatti, in difformità rispetto a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quarto inciso, la procura speciale alle liti rilasciata ai fini della presentazione del ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore a tal fine nominato, è tuttavia priva della certificazione da parte del medesimo difensore che il suo rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; si rende perciò applicabile il principio, disposto da Cass. s.u. n. 15177 del 1 giugno 2021, secondo cui “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”; la predetta procura, pertanto, “deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.
4. facendo applicazione del principio di diritto qui ricordato, che ha trovato conferma in Corte Cost. n. 12/2022, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è dunque inammissibile; nel caso di specie, infatti, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione – pur dettagliata nel contenuto con indicazione del decreto di rigetto adottato dal Tribunale di Firenze e della sua data – non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022