LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22633-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SALIM S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato PAOLO CARBONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato UMBERTO GENTILE, giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3887/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/4/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello di Salim S.r.L. avverso la sentenza n. 546/7/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, con relative sanzioni, emesso con riguardo ad un atto di compravendita immobiliare a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, della Tariffa allegata, parte prima, art. 1, comma 1, sesto periodo, al concernente i trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato esenti da IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis, effettuati nei confronti di imprese che hanno, per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata, la rivendita di beni immobili;
la società contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1.1. con il primo mezzo è denunciata, in rubrica, “nullità della sentenza o del procedimento” ex art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando l’Agenzia ricorrente il rigetto delle eccezioni, sollevate sin dal primo grado di giudizio, circa l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto notificato dalla contribuente oltre il termine di gg. 60 previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;
1.2. con il secondo ed il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10), per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto, nella fattispecie in esame, che non ricossero i presupposti per la revoca delle agevolazioni fiscali a fronte della sussistenza di una causa di forza maggiore, atta a giustificare il mancato adempimento della norma tributaria agevolativa nel termine triennale previsto, essendo emerso che il complesso immobiliare, oggetto di compravendita, era assentito ab origine come destinazione d’uso “a casa albergo” e non a zona residenziale, il che, secondo il Giudice d’appello, non avrebbe consentito di rivendere gli immobili nei tre anni dalla stipula dell’atto stesso;
2.1. il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e decisi con priorità, giacché fondati su una ragione più liquida, che consente di modificare l’ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., (cfr. Cass. n. 12002/2014; conf. Cass. n. 23531/2016);
2.2. l’agevolazione in esame trova disciplina nel D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, parte prima, art. 1, comma 1, in forza del quale “se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis), ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni” si applica la tassazione agevolata all’1%;
2.3. ciò posto, va evidenziato che ricorre una causa di forza maggiore laddove sussista un evento impeditivo – non imputabile – dell’attuazione volontà dell’onerato, e con ciò, dell’integrazione della situazione fattuale alla quale l’ordinamento ricollega l’agevolazione, così come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. S.U. n. 8094/2020) secondo cui la causa di forza maggiore va ravvisata in una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto;
2.4. nel caso in esame risulta che il comprensorio immobiliare è stato acquistato dalla società contribuente e che, come riportato nella sentenza impugnata, la causa ostativa all’edificazione (destinazione dell’immobile a “Casa Albergo” con categoria catastale D2 – Alberghi e pensioni -, essendo il comprensorio in questione ricompreso in Zona D3 “Attività terziarie – commerciali e di servizio – esistenti e di completamento” del Piano Regolatore Generale vigente ratione temporis del Comune di *****, a termini del quale la destinazione d’uso produttiva di tale area urbanistica precludeva, alla data di stipula del contratto di compravendita e alla data di revoca delle agevolazioni, di “poter apportare variazione alla destinazione d’uso del fabbricato da “Casa Albergo” a “Residenziale”) preesisteva all’atto di acquisto;
2.5. secondo la CTR, tali circostanze integravano una causa impeditiva sopravvenuta atteso che la società contribuente non avrebbe potuto in alcun modo alienare le unità immobiliari del comprensorio singolarmente considerata la destinazione “casa albergo” del complesso immobiliare trasferito, cosicché la vendita delle singole unità immobiliari e non dell’intero comprensorio avrebbe configurato l’ipotesi di reato di lottizzazione abusiva;
2.6. la sentenza impugnata non è dunque conforme ai principi di diritto dianzi illustrati poiché la causa di forza maggiore, idonea ad impedire la decadenza dalle agevolazioni fiscali, deve essere caratterizzata, come si è detto, dai requisiti di non imputabilità al contribuente, necessità e imprevedibilità, mentre la fattispecie non è esente da imprevedibilità posto che comunque tali circostanze sono originate da una situazione preesistente all’acquisto e di cui comunque la società poteva essere a conoscenza da prima dell’acquisto dell’immobile, trattandosi di vincolo imposto da una prescrizione generale di contenuto normativo, come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari (cfr. Cass. n. 14289/2018, n. 5561/2015, n. 4971/2007);
2.7. ogni profilo relativo all’erronea attribuzione della classificazione dell’immobile nella procedura di evidenza pubblica, all’esito della quale l’immobile era pervenuto alla dante causa della società contribuente, esulano, pertanto, dal tema d’indagine circa la sussistenza di una causa di forza maggiore, assumendo rilievo unicamente con riguardo ad eventuali profili di responsabilità contrattuale inter partes;
3. sulla scorta di quanto precede le censure dell’Agenzia ricorrente, con riguardo al secondo ed al terzo motivo, vanno accolte, assorbito il primo motivo e va disposta la cassazione della sentenza impugnata;
4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;
5. poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’e’ consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022