Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5872 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19657/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– parte ricorrente –

contro

T.A., in proprio e quale erede di R.A.A.

e T.M., e quale procuratore di T.E.M.;

nonché

T.M.C. in proprio e quale erede di R.A.A., rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Isidoro Di Giovanni e Marcello Bernarduzzi, di Milano, el.dom.ti in Roma, Via Ugo De Carolis 101, presso lo studio dell’avv. Marco Morganti, come da procura in atti;

– parte controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Nord spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 54/12/13 del 12/3/13;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE p. 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 2710/11, ha confermato l’annullamento della cartella di pagamento n. ***** per imposta di successione ed accessori.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:

– l’imposta in oggetto, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 43 del 1988, doveva essere riscossa esclusivamente a mezzo iscrizione a ruolo (ritenendosi abrogate le disposizioni di cui al R.D. n. 639 del 1910), come anche evincibile dal D.Lgs. n.346 del 1990, art. 41, comma 1;

– il ruolo doveva essere formato a pena di decadenza, D.P.R. n. 596 del 1973, ex art. 17, comma 1, applicabile ratione temporis, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione (nella specie il 31.12.1995);

– nel caso in esame, l’iscrizione a ruolo era pacificamente avvenuta (22.4.1996) oltre il suddetto termine quinquennale di decadenza, con conseguente conferma della statuizione di annullamento già insita nella decisione di primo grado;

– per quanto l’ufficio avesse notificato il 13.6.1995 un avviso di liquidazione la cui fondatezza era stata definitivamente accertata in giudizio, non vi erano elementi per ritenere che la pretesa di cui all’avviso in questione fosse la stessa della cartella dedotta nel presente giudizio, vista anche la divergenza di importi.

Resistono con controricorso i T..

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Equitalia Nord.

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 637 del 1972, artt. 41 e 45, del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 63, commi 1 e 4, art. 67, comma 2, nonché artt. 2946 e 2953 c.c..

Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che, nel caso di specie, il fondamento della pretesa impositiva non era costituito dall’avviso di accertamento dedotto in cartella, bensì dal giudicato che – come desumibile dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 2710/11 – si era formato sull’impugnazione, da parte degli eredi T., di tre avvisi di accertamento a loro notificati il 22.9.81, 26.9.83 e 4.10.83.

Si doveva dunque fare qui applicazione del principio per cui: “Il diritto alla riscossione di un’imposta conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione relativi ai tempi dell’azione amministrativa e tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale di cui all’art. 2953 c.c., il quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo ma la sentenza.

p. 3.1 Assegnata la causa a decisione, interveniva l’ordinanza interlocutoria 21 novembre 2018 con cui questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo dopo aver dato atto che i contribuenti, con memoria del 14 novembre 2018, avevano formulato istanza per la sospensione del processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, allegando la domanda di definizione della lite e copia di versamenti.

p. 3.2 Il processo deve essere dichiarato estinto.

In base all’art. 6 cit.., infatti: “10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019. 12. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. (…) 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente (…)”.

Nel caso di specie – entro le date suddette – non risulta né notificato il diniego di condono, né formulata l’istanza di trattazione.

Le spese vanno compensate.

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il processo;

– compensa le spese Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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