Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5873 del 22/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 84-2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio CITONE-LODLI-PIATTELLI, rappresentata e difesa dagli Avvocati PIETRO e LORENZO LODOLI, giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2643/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/5/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

S.G. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 3776/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, emesso con riguardo ad un atto di compravendita immobiliare, sottoposto a condizione sospensiva per il pagamento del saldo del prezzo d’acquisto e l’immissione in possesso nell’immobile, ed al successivo atto di risoluzione del contratto stante il mancato avveramento della condizione sospensiva;

l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione;

la ricorrente ha infine depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

che:

1.1. la contribuente ha, da ultimo, depositato memoria difensiva chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, depositando documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, a seguito dell’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;

1.2. va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio;

1.3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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