Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5894 del 23/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.G., e Fa.Gi., F.A., F.M., rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del ricorso in calce al ricorso dall’Avvocato Santo Antonio Scillia, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo digitale pec del difensore.

– ricorrenti –

contro

A.M., P.M.S., Fa.An. e M.A., rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale dagli Avvocati Domenico Naselli, e Giuseppe Matarazzo, elettivamente domiciliati preso lo studio dell’Avvocato Rosamaria Lo Grasso, in Roma, via Emilia n. 88.

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

e Po.El., Po.Na., e Po.Eg., rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Davide Raffa, elettivamente domiciliati preso lo studio dell’Avvocato Rosamaria Lo Grasso, in Roma, via Emilia n. 88.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 193 della Corte di appello di Caltanisetta, depositata il 6.7.2016.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3. 12. 2021 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 193 del 6.7.2016 la Corte di appello di Caltanissetta confermò la decisione di primo grado che, decidendo sulla causa introdotta da A.M. ed altri, in cui erano intervenuti Po.El. e altri, nei confronti di F.G. e L.M.G., avente ad oggetto, per quanto qui ancora interessa, la legittima installazione da parte del convenuti di un cancello su una stradella utilizzata dagli attori ed intervenuti per raggiungere le rispettive aziende agricole, aveva dichiarato, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, il loro diritto ad apporre agli ingressi del loro fondo i cancelli di chiusura, condizionando tuttavia tale diritto al fatto che gli stessi fossero automatizzati, in modo da aprirsi a distanza, e muniti di impianto citofonico collegato a ciascuna delle aziende agricole delle controparti, con consegna a queste ultime delle chiavi, e, in via subordinata, in caso di mancata realizzazione di tali impianti, condannato i convenuti alla rimozione dei cancelli installati ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 31.8.2017, ricorrono F.G. e Fa.Gi., nonché F.A. e F.M., questi ultimi come eredi di L.M.G., sulla base di due motivi.

A.M. e gli altri resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi.

Po.El., Po.Na. e Po.Eg. non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il primo motivo del ricorso principale, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 841 c.c., ed omessa, insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, investe il capo della sentenza impugnata che, nel respingere il secondo motivo di appello, aveva confermato le statuizioni del giudice di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei convenuti alla installazione dei cancelli sottoponendolo però alla condizione di rendere automatico il meccanismo di apertura e di realizzare impianti citofonici collegati con ciascuna delle aziende agricole degli attori ed intervenuti ed a coloro che utilizzavano la stradella. Sostiene al riguardo il ricorso che la Corte distrettuale ha omesso di motivare il proprio convincimento sul punto, limitandosi a dichiarare corretta la decisione appellata, senza esaminare la censura sollevata dagli appellanti, che avevano contestato che i nuovi cancelli installati, apposti in sostituzione di due preesistenti “passi” realizzati con paletti di legno e rete metallica, che venivano regolarmente aperti e chiusi al passaggio, non avevano aggravato in modo apprezzabile l’esercizio della servitù di passaggio delle controparti, rendendone meno comodo l’esercizio.

Il motivo è fondato.

Nell’atto di appello gli odierni ricorrenti avevano lamentato l’erroneità della sentenza impugnata per non avere preso in considerazione la circostanza che, prima della installazione dei cancelli, l’ingresso della stradella presentava già un sistema di chiusura, consistente in passi con paletti di legno e rete metallica, e per non avere quindi valutato se, rispetto alla situazione preesistente, i nuovi manufatti avessero aggravato le modalità di esercizio della servitù di passaggio. La Corte di appello ha rigettato il motivo limitandosi ad affermare, dopo avere richiamato i termini essenziali della controversia, di condividere la sentenza del Tribunale, per avere essa ritenuto “legittima la pretesa azionata dai convenuti in ordine alla chiusura del proprio fondo, operata attraverso l’apposizione dei cancelli, in considerazione del condiviso principio secondo cui la chiusura del fondo costituisce un atto di tutela del fondo a difesa di intrusioni di terzi, a condizione che la chiusura mediante apposizione del cancello, non peggiori notevolmente la condizione degli altri utilizzatori della stradella”.

La motivazione così adottata è all’evidenza del tutto carente, dal momento che elude completamente l’indagine sul punto decisivo sollevato dagli appellanti, rappresentato dalla sussistenza o meno, quale conseguenza della realizzazione dei cancelli, di un aggravamento delle modalità di esercizio del passaggio, profilo evocato dalla stessa sentenza ma il cui apprezzamento risulta del tutto omesso. Trattasi all’evidenza di un punto decisivo della controversia, atteso che la sentenza impugnata, sulla falsariga di quella di primo grado, appare muoversi nel senso di riconoscere il diritto degli attori e intervenuti all’uso della stradella a titolo di servitù e non di comunione della stessa, come dagli attori sostenuto, sicché nella specie risultava applicabile l’art. 1064 c.c., comma 2, che impone al proprietario del fondo servente, in caso di chiusura, di lasciare libero e comodo l’ingresso al proprietario del fondo dominante. L’aggravamento delle condizioni del passaggio costituiva altresì lo stesso fatto costitutivo della domanda proposta dagli attori ed intervenuti, che avevano chiesto la rimozione dei cancelli proprio in ragione del fatto che essi compromettevano il loro libero e comodo accesso alla stradella.

Il secondo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 841,1064 e 1065 c.c., vizio di omessa motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, investe sotto profili solo in parte diversi lo stesso capo della decisione impugnato con il motivo precedente e va pertanto dichiarato assorbito.

Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato avanzato da A.M. ed altri denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1102 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando l’appello incidentale, che aveva riproposto la questione che l’uso della stradella de qua da parte degli attori trovava titolo non in un diritto di servitù, come sostento dai convenuti, ma in un diritto di comproprietà degli stessi, aveva affermato l’irrilevanza della questione, atteso che essa “non incide in modo significativo nella soluzione pratica del problema proposto dalle parti, ovvero se i convenuti abbiano o meno il diritto di chiudere il fondo, comprendendovi anche il tratto di stradella che l’attraversa ed apponendovi un cancello per ognuno dei due ingressi del fondo”. Il ricorso, in particolare, censura tale capo della decisione per vizio di omessa pronuncia e per errore di diritto, atteso che l’inquadramento del diritto degli attori nell’ambito della comproprietà e dell’uso della cosa comune avrebbe comportato il mancato riconoscimento in capo alle controparti del diritto di chiudere il fondo, risultando tale comportamento incompatibile con i diritti spettanti agli altri comproprietari, a mente dell’art. 1102 c.c..

Il motivo è fondato.

La soluzione accolta dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto non rilevante, ai fini della decisione della causa, il fatto dedotto dagli attori di essere comproprietari della stradella e non titolari di un diritto di servitù, non è condivisibile, atteso che, nell’ipotesi di comunione, la chiusura del fondo comune da parte di uno dei comproprietari si configura in modo diverso che nell’ambito del rapporto originato dal diritto di servitù di passaggio, dal momento che richiede un accertamento volto a riscontrare se trattasi di innovazione di bene comune, con conseguente applicazione dell’art. 1108 c.c., che sottopone tali tipi di intervento, sempre che diretti al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, alla deliberazione della maggioranza qualificata dei comunisti, alle condizioni che essi non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino spese eccessivamente gravose, ovvero diretto a verificare se comunque, ai sensi dell’art. 1102 c.c., esso impedisca agli altri comproprietari di fare parimenti uso, secondo il loro diritto, del bene in comune.

Il secondo motivo del ricorso incidentale, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 841 c.c., ed il terzo motivo, che investe la regolamentazione delle spese di giudizio, si dichiarano assorbiti.

La sentenza va quindi cassata in relazione al primo motivo del ricorso principale ed al primo motivo del ricorso incidentale, con rinvio della causa alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale provvederà, secondo l’ordine logico e giuridico delle questioni oggetto di rinvio, a pronunciarsi dapprima sulla deduzione degli attori in ordine allo stato di proprietà della stradella, scrutinando quindi, in caso di comproprietà, la conformità del manufatto di cui si discute con le disposizioni di legge dettate in tema di comunione, ovvero, nel caso in cui neghi lo stato di comproprietà, con quelle dettate in materia di servitù, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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