Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5895 del 23/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.S., S.M., e Sa.Ma., rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Sergio Ballarini, Luca Ballarini, e Marco Selvaggi, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Nomentana n. 76.

– ricorrenti –

contro

Condominio *****, in persona dell’amministratore sig.ra V.M., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Paolo Menato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Enrico Luberto, in Roma, viale delle Milizie n. 9.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307 della Corte di appello di Venezia, depositata il 6.2.2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3.12.2021 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 307 del 6.2.2017 la Corte di appello di Venezia rigettò il gravame proposto da R.S., S.M. e Sa.Ma. avverso la decisione del Tribunale di Verona, che, accogliendo la domanda del condominio *****, proprietario confinante il loro immobile, li aveva condannati al rifacimento integrale del muro di confine secondo il progetto di cui all’allegato O della relazione depositata dal consulente tecnico d’ufficio il 9.10.2010. Premesso che il condominio aveva agito con azione di danno temuto, denunziando l’instabilità ed il pericolo di crollo del muro di confine e che il suo ricorso era stata accolto all’esito della fase sommaria, con provvedimento confermato, sia pure con alcune modifiche delle prescrizioni tecniche dei lavori necessari, in sede di reclamo, a sostegno della conclusione accolta la Corte territoriale affermò che, alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, degli accertamenti peritali, doveva essere confermata la valutazione del primo giudice in ordine alle carenze strutturali del muro ed il conseguente pericolo di distaccamenti e crolli.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 5.4.2017, ricorrono R.S., S.M. e Sa.Ma., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il condominio *****.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo, articolato motivo di ricorso denunzia, con una prima doglianza, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, censurando che la sentenza impugnata per avere disatteso con motivazione soltanto apparente, senza indicare il procedimento logico seguito, le censure svolte dagli odierni ricorrenti nel motivo sub 1.1. del loro atto di appello, che riproduce, eludendo le deduzioni relative agli esiti delle verifiche strutturali svolte, che avevano dato risultati positivi in ordine alla stabilità del muro.

In via subordinata, il motivo deduce vizio di omessa pronuncia sulle censure sollevate con l’atto di appello, nel motivo sub 1.1., e di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’esito positivo delle verifiche strutturali e geotecniche condotte dal consulente tecnico d’ufficio.

Con un’ultima censura il mezzo lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto corretta l’applicazione da parte del consulente tecnico, al fine dell’accertamento della stabilità del muro, delle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 1 luglio 2009, che invece non era applicabile, essendo entrato in vigore successivamente e riferendosi a manufatti da costruire e non già edificati.

Il motivo non è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che la violazione del disposto di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6. In particolare, la motivazione può qualificarsi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, lasciando così all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020).

Tanto premesso, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudicante, nell’esaminare il motivo di appello che denunziava molteplici errori percettive delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha affermato che la relazione integrativa del consulente tecnico, che costituiva un mero approfondimento di quella precedente, aveva confermato che il muro si presentava in condizioni precarie tali da non poterlo considerare sicuro nella sua stabilità, sia per la sua struttura intrinseca, sia per la presenza di spinte provocate dalle radici degli alberi posti a ridosso del manufatto e delle sovraestensioni generate sul terreno dal gelo, precisando che tale situazione di precarietà aveva trovato conferma nel crollo di una parte del muro e dal verificarsi di autonomi distacchi di materiale in occasione del sopraluogo del consulente tecnico, mentre la ricostruzione della parte di muro crollato non risultava corredata da tavole di progetto o elaborati tecnici idonei Il vizio denunziato pertanto non sussiste, atteso che la Corte territoriale ha esposto in maniera chiara, anche se sintetica, le ragioni del proprio convincimento, richiamando le emergenze probatorie che a cui ha attribuito specifica concludenza al fine di pervenire alla conclusione accolta. La censura svolta appare, sotto altro profilo, generica, in quanto il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello di cui lamenta il rigetto per mancanza di motivazione, senza indicare quali specifiche critiche in particolare non sono state esaminate e non possano ritenersi implicitamente disattese dalla adesione da parte del giudicante alle conclusioni del consulente tecnico.

La seconda censura, che denunzia vizio di omessa pronuncia sul medesimo motivo di appello, è disattesa alla luce delle precedenti considerazioni.

La doglianza relativa alla applicazione del D.M. 1 luglio 2009, contenente le Nuove Norme tecniche per le Costruzioni, va invece ritenuta inammissibile per difetto di decisività, avendo la Corte distrettuale precisato che la valutazione del consulente tecnico in ordine al pericolo di crollo del muro era basata “non solo sulla rispondenza a detta ultima normativa, ma anche sugli altri elementi di criticità come evidenziati in consulenza”.

A tale rilievo merita aggiungere che non risulta investita da specifica censura la considerazione della Corte di appello secondo cui tale normativa andava nella specie tenuta presente, atteso che la valutazione delle modalità costruttive dei manufatti sotto il profilo della loro sicurezza non può prescindere dalle attuali conoscenze tecniche, che sposta il riferimento al D.M. citato dal piano della sua mera applicazione a quello, diverso, della sua utilizzazione come parametro di riferimento degli aspetti tecnici da prendere in considerazione a tal fine.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte di appello non si sia pronunciata, reputandolo erroneamente assorbito, sul motivo di gravame che denunziava la violazione e falsa applicazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi giudiziali dettati dal D.M. n. 55 del 2014, in particolare per avere il Tribunale, dopo che per la fase sommaria le spese legali erano già state determinate, liquidato un autonomo compenso, per la fase di studio e per quella introduttiva, per il procedimento di merito.

Il mezzo è respinto, in quanto, pur dovendosi convenire sulla erronea dichiarazione, da parte del giudice di appello, di assorbimento del motivo che investiva la statuizione di primo grado sulla liquidazione delle spese giudiziali, tuttavia la censura proposta è da ritenersi infondata, atteso che il procedimento di merito che segue la fase sommaria delle azioni possessorie, pur eventuale, ai sensi dell’art. 703 c.p.c., comma 3, integra una fase autonoma del giudizio, per la quale, secondo le regole generali di cui agli artt. 91 c.p.c. e segg., il giudice deve provvedere alla liquidazione delle spese di lite. L’art. 669 septies, richiamato dall’art. 703, comma 1, prevede che l’ordinanza di rigetto emessa prima del procedimento di merito provveda sulle spese. Ne consegue il rigetto del motivo, in applicazione del principio secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito (Cass. n. 16171 del 2017; Cass. n. 2313 del 2010).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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