LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 879-2021 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIUTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MASSIMO PUNZI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LASCARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato ROSARINA PAPASODARO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MAGGIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1386/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
– il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., per non avere la corte di merito ritenuto sanata la nullità della notifica per il raggiungimento dello scopo cui era destinata in quanto il Comune di Lascari si era costituito nel giudizio d’appello.
Il motivo è fondato.
La notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2, c.p.c. (Sez. 2 – Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018);”.
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che, nonostante l’appello fosse stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito, vi era stata regolare costituzione in giudizio dell’appellato, con conseguente sanatoria della nullità della notifica;
– ha quindi errato la Corte d’appello nel dichiarare inammissibile l’appello nonostante l’atto avesse raggiunto lo scopo cui era destinato;
– il ricorso, pertanto, deve essere accolto;
– la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022