LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32243-2020 proposto da:
P.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato FABRIZIO TORTORELLA per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
***** e A.G., rappresentate e difese dall’Avvocato ANTONINO TRAMUTA per procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonché
MIVIGI DI M.M. & C. S.A.S.;
– intimata –
avverso la SENTENZA n. 1215/2020 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 19/8/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla ***** e da A.G. personalmente, ha revocato il decreto ingiuntivo che il tribunale, su ricorso dell’ing. P.G., aveva pronunciato nei confronti della stessa per il pagamento di un preteso compenso professionale.
La corte, in particolare, ha ritenuto che l’appellato non avesse fornito alcuna prova di aver ricevuto da Cinisi Vacanze l’incarico per il quale ha reclamato il suo compenso, mentre, al contrario, è emersa la prova che il conferimento dell’incarico era stato conferito dal terzo chiamato in causa, e cioè la Mivigi di M.M. & C. s.a.s., trattandosi, peraltro, di “circostanza… mai contestata dal professionista”.
P.G., con ricorso notificato il 18/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
***** e da A.G. hanno resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ha lamentato la nullità della sentenza impugnata sul rilievo che la stessa è stata pronunciata all’esito di un giudizio che, in realtà, avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto. L’avv. S.A., infatti, ha osservato il ricorrente, suo unico difensore nel giudizio innanzi alla corte d’appello, era stato sospeso dalla professione a tempo indeterminato con decorrenza dal 4/2/2019, e cioè prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 7/2/2020. La mancata partecipazione del proprio difensore all’udienza di precisazione delle conclusione e, soprattutto, il mancato deposito della comparsa conclusionale e della replica alla conclusionale avversaria hanno, peraltro, procurato, ha aggiunto il ricorrente, un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa, come, del resto, ha rilevato la stessa sentenza, lì dove, in particolare, ha evidenziato la mancata contestazione della circostanza concernente il tema del contratto intercorso tra la ***** e la Mivigi s.a.s. riguardo il soggetto onerato di supportare i compensi professionali dello stesso.
2. Il motivo è fondato. La morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d’appello può essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 c.p.c. (Cass. n. 10006 del 2020, in motiv.; Cass. n. 790 del 2018; Cass. n. 28846 del 2018; Cass. n. 21002 del 2017), a condizione, peraltro, che la parte dimostri il concreto pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa (Cass. n. 14520 del 2015; Cass. n. 6838 del 2016): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La mancata interruzione del processo d’appello in conseguenza della sospensione dall’esercizio della professione del suo unico difensore, infatti, ha determinato, per la parte dallo stesso rappresentata, l’incontestata impossibilità tanto di partecipare all’udienza di precisazione delle conclusioni, quanto di presentare gli scritti difensivi conclusionali.
3.11 ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio alla corte d’appello di Palermo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Palermo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022