LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3258/2021 proposto da:
S.V.T. – SOCIETA’ VITTORIA TRASPORTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO FIDONE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
REGIONE SICILIA – PRESIDENZA, REGIONE SICILIA – ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
COMUNE DI VITTORIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELA BRUNO, e MONICA LO PICCOLO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 557/2020 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il 07/07/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto Dott. LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza n. 557 del 2020, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana confermava la decisione n. 3456 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva rigettavo il ricorso proposto dalla s.r.l. Vittoria Trasporti con il quale la società, quale cessionaria di ramo di azienda da parte della Cooperativa Vittoria Trasporti s.c.r.l., aveva esercitato l’azione risarcitoria nei confronti del Comune di Vittoria e dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia, per il risarcimento del danno causato dai ritardi nella conclusione del procedimento per la concessione di contributi alla stregua della L.R. n. 68 del 1983, avviato con istanza del 19 maggio 1989;
2. il Tribunale amministrativo regionale, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione del credito azionato, aveva rigettato il ricorso;
3. il Consiglio di giustizia amministrativa ha ricondotto il fatto costitutivo del danno ingiusto lamentato ad una fattispecie complessa, rappresentata dall’inerzia prolungata dell’amministrazione sulla domanda della società (nel 1989), di ricevere contributi, previsti con L. n. 68 del 1983, poi rimossi con L. n. 29 del 1994, e ha ancorato la decorrenza del termine prescrizionale del credito risarcitorio azionato al verificarsi del fatto lesivo, nella sua materialità e realtà fenomenica, coincidente con l’entrata in vigore, con efficacia abrogatrice, della legge regionale che aveva reso giuridicamente impossibile ottenere l’contributi, sommatasi all’inerzia dell’amministrazione; ha ritenuto, pertanto, vanamente decorso il termine di prescrizione quinquennale al compimento del primo atto interruttivo idoneo (il deposito del ricorso);
4. La S.V.T. Società Vittoria Trasporti ricorre avverso tale sentenza, con ricorso affidato a un motivo, cui resistono, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria, il Comune di Vittoria, e con unico controricorso la Regione Sicilia e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
5. l’Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
6. il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
7. con il motivo di ricorso si deduce che la sentenza sarebbe viziata da eccesso di potere giurisdizionale in quanto il Consiglio di giustizia amministrativa avrebbe creato una vera e propria norma, di portata diversa rispetto a quella prevista nel nostro ordinamento giuridico, in materia di decorrenza del termine di prescrizione, erroneamente computando il dies a quo dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 29 del 1994, anziché dall’adozione dell’atto lesivo, trascurando di considerare, peraltro, l’idoneità degli atti interruttivi indicati con l’atto introduttivo;
8. il ricorso è inammissibile;
9. il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa (Sezione staccata del Consiglio di Stato, D.Lgs. n. 373 del 2003, art. 1) può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c. e art. 110 cod. proc. amm.);
10. lo scrutinio delle Sezioni Unite della Corte e’, dunque, ammesso quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (arretramento); ovvero nelle ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, vale a dire quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2021, n. 7031);
11. il controllo del limite esterno della giurisdizione, affidato dalla Costituzione alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o in procedendo e, conseguentemente, il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze ritenute abnormi o anomale ovvero frutto di uno stravolgimento delle norme di riferimento (Corte Cost. n. 6 del 2018; fra tante, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2019, n. 29082; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770, Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8571; Cass., Sez. Un., 15 novembre 2021, n. 34350 ed ivi ulteriori precedenti);
12. la Corte di Cassazione è l’organo regolatore della giurisdizione, non il garante ultimo della nomofilachia, ovvero della legittimità comunitaria, convenzionale e addirittura costituzionale delle norme (di rito e di merito) applicate dal giudice amministrativo;
13. quanto all’invasione della sfera del legislatore, denunciata con l’unico motivo, secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite sussiste allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, restando escluso, in linea di principio, che possa trasmodare in eccesso di potere giurisdizionale l’interpretazione della legge (e perfino la sua disapplicazione) che costituisce il proprium della funzione giurisdizionale;
14. se è certo che la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura dichiarativa, per essere riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l’esistenza e l’effettiva portata, con esclusione di qualunque efficacia direttamente creativa, è altrettanto certo che l’attività interpretativa, anche se non consente di superare i limiti di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, consiste nel compito di contribuire a determinare l’effettivo contenuto della disposizione, tenendo conto della voluntas legis (Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413; Cass., Sez. Un., 3 dicembre 2021, n. 38361; Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2021, n. 38135; Cass., Sez. Un., 16 aprile 2021, n. 10110), alla luce e in applicazione dei principi generali dell’ordinamento, fissati dalla Costituzione, dalle Carte sovranazionali ed internazionali e dal complesso delle disposizioni che lo compongono;
15. con il ricorso all’esame si denuncia la presunta erroneità dell’interpretazione delle norme in tema di prescrizione – quanto all’esatta individuazione del dies a quo e all’esistenza di atti interruttivi – doglianze che, all’evidenza, attengono al modo di esercizio della giurisdizione speciale e non sono, dunque, riconducibili al vizio denunciato (negli stessi termini, in riferimento ad asseriti errori concernenti la disciplina della prescrizione, Cass., Sez. Un., 23 luglio 2021, n. 21164; Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40544 ed ivi ulteriori precedenti);
16. tanto esclude, in radice, la possibilità di scrutinare la correttezza dell’interpretazione offerta dalla sentenza e neppure l’eventuale gravità della violazione è sufficiente a far ridondare l’ipotetica violazione in superamento degli ambiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo;
17. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
18. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate, in favore delle Amministrazioni controricorrenti, in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito e, in favore del Comune di Vittoria, in Euro 6.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022