Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5953 del 23/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1567-2021 proposto da:

O.F.J., elett.te domiciliato presso l’avvocato CARMELA GRILLO, dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 262/2019 R.G. del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 19/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Perugia, con decreto del 19.11.2020, rigettò l’opposizione proposta da O.F.J. avverso il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e, in via subordinata, di quelle sussidiaria ed umanitaria, rilevando che: il racconto del ricorrente non era credibile, fondato sulla narrazione di circostanza prive di motivata connessione ed incongruenti (in ordine ad una vicenda di persecuzione per motivi religiosi); non era altresì riconoscibile la protezione umanitaria in quanto era ostativo il giudizio di non credibilità, sebbene il ricorrente avesse documentato una serie di attività, quali lo studio della lingua italiana, la frequenza di tirocini formativi e lo svolgimento di attività lavorativa con contratti a termine.

Avverso tale decreto O.F.J. ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero ha depositato un atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 14, del D.Lgs., art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale specificato le fonti utilizzate ai fini della valutazione della credibilità del ricorrente.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il procedimento va dichiarato estinto per l’intervenuta rinuncia al ricorso, a norma dell’art. 306 c.p.c., comma 1, con esclusione dell’obbligo di versamento del doppio contributo unificato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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