LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3952-2021 proposto da:
A.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO TESTA;
– ricorrente –
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO;
– intimato –
avverso il decreto n. cronol. 331/2021 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 15/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 15 gennaio 2021. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente A.J., cittadino pakistano, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo è rubricato: “Insufficienza della motivazione della sentenza, con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), e art. 14, lett. a) e b), in relazione alla mancata audizione del ricorrente e alla concessione della protezione sussidiaria. Motivazione apparente”.
Il secondo motivo è rubricato: “Violazione delle norme di diritto ex art. 360 c.c. n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Di recente le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sul tema della nullità della procura conferita al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione di merito che definisce la domanda di protezione internazionale. Oggetto di esame è stata la disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, che contiene la seguente prescrizione: “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”. Hanno ritenuto le Sezioni Unite che detta norma abbia richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. In conseguenza, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal cit. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177).
Secondo le Sezioni Unite, dunque, il ricorso per cassazione è inammissibile non solo ove manchi l’indicazione della data del conferimento della procura successiva alla comunicazione del provvedimento e difetti l’indicazione del provvedimento impugnato, malgrado l’autentica della firma della procura speciale effettuata dal difensore, ma in altre due ipotesi: ove il testo della procura faccia menzione del provvedimento da impugnare, ma manchi, pur sempre, l’indicazione della data del conferimento della procura stessa; ove la procura rechi sia la firma che la data postuma rispetto al provvedimento impugnato e comunicato, ma il difensore si sia limitato ad asseverare la firma senza compiere alcuna certificazione in ordine alla posteriorità della data (sent. cit., in motivazione, punti 41 e 42).
Facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è inammissibile. Esso non reca, infatti, alcuna certificazione quanto al fatto che la procura ad litem sia stata conferita in data successiva rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
3. – Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, essendo mancata la resistenza dell’intimato Ministero.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022