Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5955 del 23/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14931-2020 proposto da:

S.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERT S.;

– ricorrente –

contro

M.M.C.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSELLA OPPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 747/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

Il sig. S.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 20 settembre 2019 che, riformando la sentenza del Tribunale di Oristano, gli ha imposto di corrispondere all’ex coniuge M.M.C.L. l’assegno divorzile di Euro 150,00 mensili. Il S. ha depositato memoria.

La M. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere dato rilievo a un fatto, quale la successione ereditaria di cui egli aveva beneficiato successivamente alla separazione, irrilevante ai fini dell’attribuzione dell’assegno; inoltre lamenta l’omessa prova delle deteriori condizioni reddituali della M., alla quale nessun assegno di mantenimento era stato riconosciuto in sede di separazione, e l’erronea valutazione circa il miglioramento delle proprie condizioni di vita poiché, anche se non doveva più corrispondere il canone di locazione per l’abitazione, subiva trattenute di Euro 935,00 sulla pensione a causa di prestiti e cessioni.

Il motivo è infondato, appuntandosi sul profilo della successione ereditaria cui fa cenno la sentenza impugnata solo per giustificare l’affermazione che il S., avendo ereditato una casa da una zia, non sostiene spese abitative, nell’ambito di una più complessa valutazione incensurabile in questa sede – delle condizioni di non indipendenza economica della M. e della sua impossibilità di procurarsi redditi ulteriori, tenuto conto della sua età (57 anni), a fronte delle ben superiori capacità economiche del ricorrente, peraltro migliorate per il venir meno o l’attenuarsi di esborsi connessi al mantenimento dei figli e all’abitazione. La Corte ha inoltre valorizzato la lunga durata del matrimonio (24 anni) e le ragioni compensative a fondamento dell’attribuzione dell’assegno, avendo la M. offerto un contributo decisivo alla conduzione della vita familiare e alla crescita dei figli. Il motivo si risolve, in definitiva, nel tentativo di ottenere una impropria rivisitazione di incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dal giudice di merito.

Con il secondo motivo il S. denuncia violazione di legge e omesso esame del fatto assunto come decisivo della convivenza della M. con un nuovo compagno, con il quale gestiva una pizzeria, avendo formato una nuova famiglia di fatto.

Il motivo è infondato, essendo la sentenza impugnata coerente con il recente principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa (SU n. 32198 del 2021). La Corte territoriale, come si è detto, ha riconosciuto l’assegno divorzile anche in funzione compensativa, avendo la M. dimostrato il notevole apporto fornito alla comunione familiare e alla realizzazione professionale dell’ex coniuge nell’impegnativa attività di ispettore di polizia.

Il ricorso è rigettato. Le spese devono essere compensate, essendo la citata sentenza delle Sezioni Unite sopravvenuta in corso di causa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Oscuramento dei dati personali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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