LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 2365-2021 proposto da:
L.P., domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO CARDOSI;
– ricorrente –
contro
ITTICA TERRACINA S.R.L., T.G., S.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2187/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 24/11/2020;
udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
A seguito dell’instaurazione di un procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo incardinato da L.P. e S.A., quali ex soci della Immobilflow S.a.s. (originaria creditrice in forza di decreto ingiuntivo), nei confronti di T.G., per la somma di settantacinquemila Euro (Euro 75.000,00), la Ittica Terracina S.r.l., quale terza pignorata, rendeva dichiarazione negativa e il giudice dell’esecuzione con ordinanza, rigettava la domanda di accertamento dell’obbligo e di assegnazione del credito pignorato e dichiarava estinta la procedura.
L.P. e S.A., quali ex soci della Immobilflow S.a.s., proposero opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Latina, instaurando il giudizio nei confronti della detta società, del proprio ex socio S.A. e di T.G..
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo che la Ittica Terracina avesse commissionato i lavori alla GT3 Engineering, della quale T.G. aveva assunto la veste di direttore dei lavori e prima ancora di progettista delle opere commissionate, escludendo, quindi, che egli fosse debitore della Ittica Terracina S.r.l..
Avverso la sentenza resa in unico grado propone ricorso per cassazione su tre motivi il solo L.P..
Tutte le controparti sono rimaste intimate.
La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.
Non risulta il deposito di memorie di parte.
Il primo motivo del ricorso deduce censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ossia di omesso esame di fatto decisivo, per mancato esame, da parte del giudice, di quanto risultava affermato in forma scritta nella Comunicazione di Inizio Lavori (cd. CILA) relativa all’immobile commerciale sito in *****, alla via *****, foglio *****, particella *****, sub. 10, e comprovante l’instaurazione di un rapporto professionale tra T.G. e Ittica Terracina S.r.l.. Il ricorso precisa che la CILA era stata acquisita su autorizzazione del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi.
Il secondo motivo censura la sentenza del Tribunale di Latina ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2729 e 2704 c.c., laddove il giudice di merito, non applicando correttamente il ragionamento presuntivo, ha ritenuto l’insussistenza di un contratto di prestazione professionale tra T.G. e Ittica Terracina S.p.a., affermando, viceversa, che T.G., quale ingegnere, avesse svolto attività professionale in favore della sola GT3 Engineering.
Il terzo, e ultimo, mezzo, deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2729 c.c., laddove il giudice del merito, ancora una volta non applicando correttamente il ragionamento presuntivo, ha escluso la sussistenza di un contratto di prestazione professionale tra T.G. e Ittica Terracina S.r.l..
Il primo motivo è fondato: la Comunicazione di Inizio Lavori (cd. CILA) resa dalla Ittica Terracina S.r.l. al Comune di ***** e le cui parti salienti sono state ritualmente trascritte nel ricorso introduttivo della fase di legittimità, alle pagine 4 e 5, e sottoscritta dal legale rappresentante della detta società, C.E., non è stata presa in considerazione dalla sentenza impugnata (da detta documentazione, nella prospettazione del ricorrente, può desumersi che la progettazione e la direzione dei lavori erano state affidate all’ingegnere T.G. direttamente dalla Ittica Terracina S.r.l.).
Nello stesso ricorso per cassazione è adeguatamente esposto che l’acquisizione della CILA era stata autorizzata dallo stesso giudice dell’opposizione e la documentazione era stata ritualmente versata in atti in data *****.
La CILA non risulta in alcun modo presa in considerazione dalla sentenza impugnata, che compie un generico riferimento ad un contratto di incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori relativi all’immobile di via *****, intercorso tra la Ittica Terracina S.r.l. e la GT3 Engineering S.r.l., senza in alcun modo richiamare la CILA. E’ appena il caso di aggiungere che ciò che è affermato nella CILA e’, quanto a individuazione del progettista e del direttore dei lavori, usualmente riportato sui cartelli affissi all’ingresso del cantiere ove i lavori assentiti dalla P.A. competente (nella specie il Comune di *****) vengono svolti.
In tal modo la sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ossia di omesso esame di fatto decisivo, suscettibile, se adeguatamente preso in considerazione dal giudice del merito, sulla base dell’idonea prospettazione che aveva effettuato sul punto la parte opponente ai sensi dell’art. 617 c.p.c., di condurre all’accoglimento della domanda ossia all’accertamento della sussistenza di un debito dell’Ittica Terracina S.r.l. nei confronti di T.G. (Cass. n. 16812 del 26/06/2018 Rv. 649421 – 01: “Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.”).
Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.
I restanti due motivi di ricorso, relativi all’anteriorità dell’incarico professionale alla GT3 Engineering S.r.l., ai pagamenti effettuati in favore di questa e non di T.G. in proprio e alla mancata indicazione della GT3 Engineering S.r.l. nel cartellone all’ingresso del cantiere dei lavori sito in *****, alla via *****, sono assorbiti.
Il ricorso e’, pertanto, accolto.
La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, che, nel procedere a nuovo scrutinio, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
L’impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020), posto che ne sono requisiti processuali il rigetto o l’inammissibilità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso1 assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022