LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25264/2016 proposto da:
Centro Manzoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’avvocato Rizzo Pierluigi, rappresentato e difeso dall’avvocato Testa Arturo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
A.s.l. Napoli *****, Regione Campania;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1365/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2022 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il tribunale di Napoli accoglieva parzialmente per la minor somma di Euro 57.135,88 l’opposizione proposta dalla ASL Napoli ***** avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso del Centro Manzoni srl per la somma di Euro 209.102,70, a titolo di corrispettivo di prestazioni L. n. 833 del 1978, ex art. 26, contabilizzate nelle fatture dei mesi da *****.
Per quanto ancora d’interesse, il tribunale di Napoli, premessa la giurisdizione del giudice ordinario, ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della Regione Campania e ha respinto l’eccezione d’inammissibilità della domanda per parcellizzazione del credito, sul rilievo che trattasi di crediti che sorgono di mese in mese, nell’ambito di un rapporto continuativo, per cui il credito sorge già frazionato con conseguente impossibilità, per contrarietà all’interesse del creditore, di imporre un accorpamento giudiziale dei crediti sorgenti in tempi differenti. Nel merito, premesso che l’onere del mancato superamento della COM ricade sull’ASL, quale fatto impeditivo della pretesa azionata in sede monitoria, ha poi riconosciuto sulla base della Delib. ASL n. 843 del 2009, la regressione tariffaria relativa all’anno 2008, nella misura di Euro 151.966,82, riconoscendo, quindi, al Centro Manzoni srl la minor somma, come detto, di Euro 57.135,88, pari alla differenza tra il credito riconosciuto in sede monitoria decurtato dell’importo della regressione tariffaria per l’anno 2008, oltre interessi.
Il centro Manzoni proponeva appello che veniva dichiarato improcedibile, in quanto la Corte distrettuale riteneva fondata l’eccezione d’inammissibilità della domanda giudiziale per intervenuto frazionamento del credito, essendo unico il rapporto obbligatorio da cui originavano le pretese pecuniarie, quanto meno per il periodo pregresso relativo al 2007, che era divenuto esigibile in un unico contesto.
Il Centro Manzoni srl ricorre per cassazione affidando l’impugnazione a quattro motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti l’ente pubblico sanitario non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione del principio dell’effetto devolutivo del giudizio di secondo grado, in particolare degli artt. 346,329 e 343 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva rilevato e accolto l’eccezione sull’abusivo frazionamento del credito azionato, su cui vi era stata una pronuncia espressa di rigetto da parte del giudice di primo grado e tale questione non era stata ritualmente riproposta con appello incidentale dall’ente pubblico appellato pur vittorioso in prime cure. Con il secondo motivo, la società ricorrente prospetta la violazione delle D.G.R.C. n. 800 del 2006, D.R.G.C. n. 517 del 2007 del contratto stipulato del D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art. 8 quinquies, nonché falsa ed errata applicazione del principio di diritto sull’abuso del processo per frazionamento del credito e per omesso esame di un fatto decisivo, perché, ai fini del giudizio di improponibilità della domanda, per abusivo frazionamento del credito, la Corte d’appello aveva fatto riferimento a un solo secondo decreto ingiuntivo fondato sulla medesima causale, senza che fosse stato prodotto in giudizio o fosse stato dedotto o provato alcunché in merito al suo esito.
Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’omesso esame di un fatto decisivo, in ordine all’applicazione della R.T.U. nella fattispecie in esame; in particolare, la Corte d’appello avrebbe fatto riferimento alle prestazioni rese nell’anno 2008 e non a quelle dell’anno 2007.
Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi in ordine al motivo d’impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo al riconoscimento degli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata dalla ricorrente in ricorso (cfr. foglio 12) e reiterata alla p. 3 della memoria, d’inammissibilità dell’appello incidentale dell’ASL, sulla frazionabilità del credito e ciò perché la stessa ASL si era costituita tardivamente (oltre il termine di 20 gg. prima dell’udienza), in quanto il Centro Manzoni srl nel proporre l’odierno ricorso non riporta il documento consistente nella memoria di costituzione dell’ASL in appello, dal quale poter verificare l’effettiva data di costituzione dell’ASL che non viene neppure indicata in ricorso (ma solo in memoria), in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto la società ricorrente non riporta l’atto di costituzione in appello dell’ASP (né lo “localizza”) nel quale l’azienda pubblica avrebbe – a suo dire – solo “riproposto”, ex art. 346 c.p.c., la censura sull’abusivo frazionamento del credito da parte del Centro privato, in luogo di proporre appello incidentale (in quanto soccombente sul punto), cosicché questa Corte non è messa in condizione di valutare la fondatezza della censura.
Il secondo motivo è inammissibile, perché contesta genericamente che i crediti non erano stati frazionati, in particolare, non si confronta con la statuizione dell’esistenza di più crediti per periodi pregressi aventi la medesima causale che erano venuti a scadenza contestualmente ma che erano stati fatti oggetto di distinte (e, quindi, illegittime) iniziative giudiziarie.
Il terzo motivo è inammissibile, con assorbimento del quarto, in quanto non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto improcedibile la domanda proposta perché la società ricorrente avrebbe abusivamente frazionato il proprio credito nei confronti dell’azienda sanitaria, mentre il fatto che la Corte territoriale si sia riferita ai “tetti di spesa” del 2008 invece che a quelli previsti per il 2007 neppure risulta dalla sentenza che sembra fare riferimento invece, ai soli periodi di agosto, settembre 2007 ed ai successivi ottobre – dicembre 2007.
La mancata costituzione dell’azienda sanitaria, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022