LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4490/2021 R.G. proposto da:
P.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Rossotti, con domicilio eletto in Roma, via G. Paisiello, n. 27;
– ricorrente –
contro
G.C.;
– intimata –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 2364/20, depositato il 3 agosto 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 dicembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.
RILEVATO
che, nel giudizio di separazione personale proposto da P.D. nei confronti del coniuge G.C., il Presidente del Tribunale di Roma, con ordinanza del 16 aprile 2019, dispose, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., l’affidamento condiviso della figlia minore A., con collocazione prevalente della stessa presso la madre, disciplinando il diritto di visita spettante al padre, ponendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie ed un assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, nonché l’obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per quest’ultima;
che il reclamo proposto dal P. è stato rigettato con decreto del 3 agosto 2020, con cui la Corte d’appello di Roma ha condannato il reclamante al pagamento delle spese processuali;
che avverso il predetto decreto il P. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria;
che la G. non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 708 c.p.c., osservando che, nel condannarlo al pagamento delle spese processuali, la Corte territoriale non ha tenuto conto della natura provvisoria e cautelare dei provvedimenti adottati dal presidente del tribunale nel giudizio di separazione personale dei coniugi, aventi la funzione di regolare, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del giudizio di merito, quegli aspetti della vita familiare che troveranno un assetto definitivo nella sentenza emessa a conclusione del giudizio, e destinati a rimanere assorbiti da quest’ultima;
che il motivo è fondato;
che questa Corte, nell’escludere la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo ai sensi dell’art. 708, comma 4, c.p.c., ha ritenuto tuttavia ammissibile l’impugnazione del provvedimento nella parte riguardante il regolamento delle spese processuali, osservando che tale statuizione ha ad oggetto posizioni giuridiche soggettive di debito e di credito inerenti ad un rapporto obbligatorio autonomo, e risulta pertanto idonea ad acquistare autorità di giudicato (cfr. Cass., Sez. VI, 11/04/2017, n. 9348; 27/02/2012, n. 2986);
che, in ordine all’ammissibilità di una pronuncia sulle spese nei provvedimenti di cui all’art. 708 c.p.c., comma 3, è stata invece posta in risalto la natura cautelare di tali provvedimenti, aventi la funzione di regolare, per il tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito, quegli aspetti della vita della prole e dei coniugi che troveranno un assetto definitivo nella sentenza emessa a conclusione del giudizio, e destinati ad evitare che per effetto della durata del processo i componenti del nucleo familiare vedano pregiudicati i propri diritti;
che la predetta natura ha trovato indirettamente conferma nell’art. 669-octies c.p.c., comma 8, introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e-bis), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 50, comma 2, lett. a), il quale, prevedendo che l’estinzione del giudizio non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui all’art. 700 c.p.c. e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, anche quando la domanda è stata proposta in corso di causa, ha esteso a tali provvedimenti il carattere di ultrattività in precedenza riconosciuto dall’art. 189 disp. att. c.p.c. ai soli provvedimenti di cui all’art. 708 c.p.c.;
che l’art. 708 c.p.c., comma 4, introdotto dalla L. 8 giugno 2006, n. 54, art. 2, comma 1, prevedendo la reclamabilità dei provvedimenti in esame, ha determinato un ulteriore accostamento con la disciplina dei provvedimenti cautelari, la quale impone di provvedere sulle spese del procedimento cautelare soltanto se la domanda venga proposta ante causam, sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto o dichiarazione d’incompetenza (art. 669-septies c.p.c., comma 2, e art. 669-octies c.p.c., comma 7), mentre nulla dispone in ordine ai procedimenti promossi in corso di causa, per i quali deve quindi intendersi che il regolamento delle spese debba aver luogo all’esito del giudizio di merito;
che la natura provvisoria dei provvedimenti di cui all’art. 708 c.p.c., comma 3, destinati anch’essi a rimanere assorbiti dalla decisione di merito, ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, non consentita ante causam, hanno indotto a ritenere possibile, quanto meno in relazione al profilo in esame, l’estensione agli stessi della disciplina relativa ai provvedimenti cautelari emessi in corso di causa, e ad escludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, con la precisazione che la regolamentazione delle stesse deve trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 16/04/2021, n. 10195; Cass., Sez. I, 30/04/2020, n. 8432);
che il decreto impugnato va pertanto cassato, nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., con la revoca della condanna del reclamante alle spese;
che la natura della questione trattata, affrontata soltanto recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PQM
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, revoca la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa integralmente le spese processuali.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022