LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28859-2016 proposto da:
OASI SARPAREA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato DANIELA DI DOMENICA, rappresentata e difesa dagli Avvocati MARIA LUIGI VETERE e FRANCESCO DE JACO giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1130/2016 della Commissione Tributaria Regionale della PUGLIA, depositata il 4/5/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
Oasi Sarparea S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2854/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in rigetto del ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 27.9.2017, la ricorrente ha dichiarato di voler “rinunciare, come in effetti rinuncia”, al ricorso non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo definito in via amministrativa la controversia previa cd. “rottamazione”;
1.2. tale atto non è stato notificato all’Amministrazione finanziaria chiedendone l’adesione;
1.3. secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, al che consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (cfr. Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782; Sez. L, n. 25625 del 12/11/2020);
1.4. nella specie, in assenza della notifica dell’atto di rinuncia all’Amministrazione finanziaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
1.5. stante le modalità di definizione della controversia (rottamazione) alla base della rinuncia al ricorso, è opportuno compensare integralmente le spese del giudizio;
1.6. non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) in quanto la ratio di detta disposizione – orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022