LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25239-2016 proposto da:
B.D.;
KRUSE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE MARINO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrenti-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2134/2016 della Commissione Tributaria Regionale della LOMBARDIA, depositata il 12/4/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
B.D. e Kruse S.r.L. propongono ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 10649/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in accoglimento del ricorso avverso avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 145 c.p.c., comma 1, art. 14, comma 1, e L. n. 890 del 1982, art. 7, commi 1, 2 e 3) per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto l’appello ritenendo validamente notificato l’atto impositivo ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1, pur essendo stata effettuata la notifica mediante raccomandata ai sensi della L. n. 890 del 1982, che prevede una disciplina speciale e prevalente rispetto a quella dettata dal codice di rito, ed in base alla quale la consegna dell’atto al portiere avrebbe dovuto essere preceduta dal tentativo di notifica agli altri soggetti indicati dalla citata L. n. 890 del 1982, art. 7, in via preferenziale;
1.2. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 7, comma 6, L. n. 890/1982) per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto l’appello ritenendo validamente notificato l’atto impositivo nonostante l’invio della successiva raccomandata informativa, prevista dall’art. 7 cit., ad un indirizzo diverso da quello del destinatario;
1.3. con il terzo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 145 c.p.c., comma 3) per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto l’appello ritenendo validamente notificato l’atto impositivo, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1, al legale rappresentante della società presso la sua residenza anagrafica nonostante l’insussistenza dell’impossibilità della notifica presso la sede della società e la notifica presso la suddetta residenza, sita in Comune diverso dal domicilio fiscale dell’ente;
1.4. con il quarto mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2) per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto l’appello ritenendo validamente notificato l’atto impositivo al legale rappresentante della società nonostante il mancato invio della raccomandata informativa per temporanea assenza del destinatario;
2.1. il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono infondati;
2.2. l’atto impositivo risulta notificato a mezzo posta tramite ufficiale postale (e non ufficiale giudiziario) e mediante consegna al portiere dello stabile che sottoscrisse per ricevuta;
2.3. la norma di riferimento è perciò la L. n. 890 del 1982, art. 7, non l’art. 139 c.p.c., norma quest’ultima che subordina la consegna dell’atto al portiere dello stabile alla previa ricerca di soggetti legittimati a riceverlo, ricerca di cui l’ufficiale giudiziario può dare conto mediante la relata di notifica, diversamente dall’agente postale che ha a sua disposizione una cartolina verde prestampata che non prevede tale possibilità e, sul piano grafico, nemmeno una casella in cui si dà atto di tale ricerca;
2.4. se l’agente postale ha consegnato al portiere dello stabile l’atto, la relativa indicazione sulla cartolina presuppone dunque necessariamente che questi abbia infruttuosamente cercato altre persone legittimate;
2.5. la tesi secondo cui la L. n. 890 del 1982, art. 7, costituisce norma speciale rispetto all’art. 139, c.p.c., non ha alcun fondamento e ciò sul decisivo rilievo che anche l’ufficiale giudiziario può eseguire la notificazione a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c.), sicché l’argomento secondo cui l’ufficiale giudiziario può descrivere nella relata di notifica le ricerche prodromiche alla consegna dell’atto al portiere dello stabile (il che l’agente postale non potrebbe materialmente compiere su un modulo prestampato) non è decisivo perché la notificazione effettuata dall’ufficiale giudiziario a mezzo servizio postale non può essere, in caso di consegna al portiere, meno “garantita” di quella effettuata direttamente dall’ufficiale giudiziario stesso;
2.6. la questione, peraltro, è già stata risolta da questa Corte che ha affermato che “a norma dell’art. 139 c.p.c., è nulla la notificazione effettuata mediante consegna di copia dell’atto al portiere dello stabile del destinatario qualora l’ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza dell’intimato senza certificare l’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto (Cass. 17 ottobre 1988, n. 5637), e ciò vale anche per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale poiché l’inosservanza dell’ordine delle persone indicate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, quali possibili consegnatari dell’atto in caso di assenza del destinatario è causa di nullità della notificazione che deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole del giudizio di impugnazione” (cfr. Cass. Sez. U, n. 1097/2000; nello stesso senso Cass. n. 6021/2007, secondo cui “in materia di notifica a mezzo posta, è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio), non potendo desumersi che il portiere fosse stato espressamente incaricato a ricevere gli atti da una successiva notifica effettuata con le stesse modalità, dovendo la validità della notifica effettuarsi con riferimento esclusivo al suo contesto”);
2.7. nel caso in esame, tuttavia, la notifica dell’avviso di liquidazione è stata effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate a mezzo posta, avvalendosi della facoltà espressamente prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20;
2.8. in tal caso si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. nn. 147/2022 in motiv., 29642/2019, 8293/2018, 17598/2010);
2.9. ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. nn. 14501/2016, 15315/2014, 9111/2012);
2.10. ove la notifica dell’atto impositivo sia stata effettuata direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento è sufficiente, quindi, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente;
2.11. anche se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto, dunque, è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. nn. 4556/2020, 4567/2015, 6395/2014, 11708/2011);
2.22. in caso di notifica dell’atto impositivo effettuata direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, per la consegna nelle mani del portiere l’ufficiale postale non è tenuto, pertanto, a rendere l’attestazione dell’avvenuta ricerca e del mancato rinvenimento delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, come invece richiesto nel caso in cui la notifica sia effettuata a mezzo ufficiale giudiziario o con gli strumenti della notifica degli atti giudiziari civili, ai sensi della L. n. 890 del 1982;
2.23. a seguire, sulla scorta di quanto dianzi illustrato, va rilevato che se la notifica dell’atto impositivo può essere effettuata anche nelle mani del portiere, tuttavia, in base agli organi ed agli strumenti utilizzati per la notifica, è necessaria o meno la spedizione dell’ulteriore raccomandata informativa;
2.24. come esaurientemente affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 37207 del 2021, se, infatti, la notifica è effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, l’art. 139 c.p.c., comma 4, prevede espressamente l’invio della raccomandata informativa (“il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”);
2.25. parimenti, se, poi, la notificazione è effettuata presso il portiere con gli strumenti della notifica degli atti giudiziari civili, quindi ai sensi della L. n. 890 del 1982, vi è ugualmente l’obbligo di invio della successiva raccomandata informativa, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 5, aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 1 marzo 2008 (Cass., sez. 3, 4 dicembre 2012, n. 21725; Cass., sez. 5, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass., sez. L, 21 agosto 2013, n. 19366);
2.26. se, invece, la notifica della cartella è effettuata in via diretta, quindi a mezzo posta ordinaria, non è necessario l’invio, in quanto le modalità di notificazione a mezzo posta ordinaria sono disciplinate dal decreto 9 aprile 2001 (approvazione delle condizioni generali del servizio postale), che prevede, all’art. 32 del decreto 9 aprile 2001 (invii a firma), che “tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”, mentre l’art. 39 dello stesso decreto (nuclei familiari) dispone che “sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e servizio di portierato, il portiere”;
2.26. con specifico riferimento alla notifica “diretta” effettuata a mezzo posta ordinaria presso il portiere, si ritiene dunque non necessaria la successiva raccomandata informativa (cfr. Cass., nn. 21815/2019, 4020/2014), essendo stato, infatti, chiarito che, in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell’ufficiale giudiziario, ove quest’ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, mentre, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario (cfr. Cass. n. 8293/2018);
2.27. pertanto, poiché è pacifico, nel caso in esame, che la notifica “diretta” sia stata effettuata a mezzo posta ordinaria, e non a mezzo ufficiale giudiziario ex art. 139 c.p.c., comma 3, oppure ai sensi della L. n. 289 del 1992, art. 7, è legittima la notificazione della cartella al portiere, senza l’invio della successiva raccomandata;
2.28. le censure dei ricorrenti non trovano quindi fondamento;
3.1. il terzo ed il quarto motivo risultano, infine, inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitatasi ad affermare la validità della notifica effettuata mediante consegna a mani del portiere presso la sede legale della società, senza in alcun modo argomentare circa l’ulteriore notifica effettuata nei confronti del legale rappresentante della società, destinataria dell’avviso di liquidazione, presso la residenza anagrafica dello stesso;
3.2. le censure risultano inoltre in ogni caso assorbite dal rigetto dei primi due motivi in merito alla dedotta invalidità della notifica effettuata presso il domicilio fiscale della società;
4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;
5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022