LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24686/2020 R.G. proposto da:
E.C.J., elettivamente domiciliato in Roma, via Comano n. 95, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Faraon, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 31/8/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/12/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 3 agosto 2020, rigettava il ricorso proposto da E.C.J., cittadino della *****, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso E.C.J. prospettando un motivo di doglianza, illustrato anche da memoria.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
3. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita.
Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass., Sez. U., 15177/2021).
Facendo applicazione di questo principio al caso di specie il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente risulta inammissibile.
La procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica, infatti, la data di rilascio (8 settembre 2020), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare tale data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “e’ autentica”.
4. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame della doglianza presentata.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022
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