LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28184/2015 R.G. proposto da:
M.G., (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Strazzeri, in Roma via Germanico 168;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** s.p.a., (C.F. *****), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Settimio Di Salvo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo Boursier Niutta, in Roma viale Giulio Cesare 21/23;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3686 del 2015, depositata il 21 settembre 2015;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
M.G. propose opposizione innanzi al Tribunale di Napoli, avverso lo stato passivo del fallimento della ***** s.p.a., in relazione ai compensi espressamente pattuiti in seno ad una scrittura stipulata con la società ancora in bonis, avente ad oggetto l’attività di mandato in esclusiva teso a conseguire il trasferimento alla mandante di un calciatore.
Integralmente respinta l’opposizione in primo grado, M.G. propose appello innanzi alla Corte d’appello di Napoli, che lo respinse, con sentenza depositata il 21 settembre 2015, affermando che non era stata raggiunta in giudizio la prova che il contratto di mandato stipulato dall’agente con la società calcistica avesse data certa anteriore alla sua dichiarazione di fallimento, restando escluso il diritto del mandatario a percepire il compenso pattuito con la detta scrittura.
Avverso la detta sentenza M.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui ha risposto con controricorso il fallimento della ***** s.p.a..
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione dell’art. 2704 c.c., in relazione alla L.Fall., artt. 93,94,95,96 e 97, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiché la corte d’appello ha errato nel ritenere che l’apposizione sul contratto di mandato stipulato tra le parti del timbro di deposito della “Commissione agenti dei calciatori”, istituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), non valesse a conferire data certa al detto documento.
2. Con il secondo motivo lamenta sempre la violazione dell’art. 2704 c.c., in relazione alla L.Fall., artt. 93,94,95,96 e 97, in quanto la certificazione rilasciata dalla Commissione agenti dei calciatori circa l’inserimento del contratto di mandato nell’apposito registro doveva ritenersi idonea ad accertare la data certa del medesimo atto.
3. Con il terzo motivo di nuovo deduce la violazione dell’art. 2704 c.c., in relazione alla L.Fall., artt. 93,94,9596 e 97, in quanto, a differenza di quanto opinato dai giudici di merito, la documentazione prodotta nel corso del giudizio consentiva di accertare, in modo ugualmente certo, la data della scrittura privata.
3.1. I tre motivi, meritevoli di trattazione congiunta, sono tutti parimenti infondati.
Invero, l’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’art. 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (tra le tante, Cass. 16/02/2017, n. 4104).
Non può, quindi, trovare ingresso in questa sede il tentativo di rivalutare la rilevanza dei fatti storici allegati dall’opponente ai fini della dimostrazione della data certa della scrittura, restando insindacabile la valutazione della corte d’appello, laddove ha ritenuto che quei fatti non fossero sufficienti a dimostrare l’anteriorità della scrittura di conferimento del mandato professionale all’agente rispetto alla data di fallimento della società calcistica.
3.2. In diritto, va senz’altro escluso che il timbro di deposito apposto sulla detta scrittura, come pure l’attestazione della conformità all’originale della copia prodotta in giudizio, entrambi riconducibili alla Commissione agenti dei calciatori, istituita quale organo interno presso la F.I.G.C., siano di per sé elementi idonei a conferire data certa alla scrittura in parola, per l’assorbente considerazione che la suddetta commissione non risulta che abbia mai esercitato poteri amministrativi, né abbia mai avuto alcuna potestà certificativa.
Invero, non è qui necessario addentrarsi sulla esatta qualificazione della Federazioni sportive nazionali (tra le quali rientra appunto la F.I.G.C.), se cioè abbiano “natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato” (come recita il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, art. 15, comma 2) restando soggette alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, ovvero si tratti di enti che esercitano funzioni pubbliche, in grado quindi di adottare decisioni amministrative aventi rilevanza per l’ordinamento statale, giustiziabili in via esclusiva innanzi al giudice amministrativo (da ultimo, Cass. S.U. 29/10/2021, n. 30714).
Quello di cui non può dubitarsi, infatti, è che, a prescindere dall’esercizio o meno da parte della F.I.G.C. di funzioni pubbliche, la ridetta Commissione agenti dei calciatori, all’epoca costituita come suo organismo interno, risultava priva di qualsivoglia potestà certificativa, non potendo opinarsi che il personale dipendente della detta commissione, in mancanza di qualsivoglia fonte normativa, fosse munito di poteri pubblicistici di certificazione della data dei contratti ivi depositati, non trattandosi di pubblici ufficiali e neppure di incaricati di un pubblico servizio (conforme, in tema di poste private: Cass. 22/12/2016, n. 26778).
3.3. Quanto agli altri elementi indiziari offerti dall’opponente e presi in considerazione dal giudice d’appello, è sufficiente ribadire che, in tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata né registrata, la certezza della stessa può essere ritenuta solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché solo la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass. 06/07/2020, n. 13920; Cass. 05/10/2017, n. 23281).
Nella vicenda esaminata dalla corte d’appello, invece, come osservato in sentenza, tutti i documenti invocati dall’opponente per dimostrare la certezza della data della scrittura si sono rilevati, a loro volta, privi di una data certa, in quanto il timbro di raccomandazione non è risultato apposto sul foglio recante la diffida di pagamento inviata dall’agente, né sui due ricorsi introduttivi del procedimento arbitrale promosso dal medesimo.
3.4. Rettamente, poi, il giudice di merito ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’accertamento in questione, la circostanza che la prestazione oggetto del mandato sportivo per cui è lite sia stata adempiuta prima della dichiarazione di fallimento della mandataria.
Invero, secondo l’orientamento fermo di questa Corte, la disposizione dell’art. 2704 c.c. opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell’atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici (Cass. 29/01/2010, n. 2030). E nel caso a mano assume rilevanza soltanto la circostanza che è rimasto inopponibile alla massa – in mancanza di prova della sua anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento – il contenuto della scrittura privata sottoscritta tra le parti e, in special modo, la clausola con cui mandante e mandatario pattuirono la misura del compenso dovuto a quest’ultimo, mentre resta privo di interesse l’accertamento in ordine alla effettiva esecuzione della prestazione.
4. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 6.400,00, in essi compresi Euro 200,00 per spese vive, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022