LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12777/2020 R.G. proposto da:
A.R., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Attilio De Martin, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 10/4/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/12/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 10 aprile 2020, rigettava il ricorso proposto da A.R., cittadino del *****, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale con cui era stata dichiarata inammissibile la sua domanda reiterata di concessione della protezione internazionale.
2. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso A.R. prospettando due motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
3. E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dal ricorrente.
Tale atto è stato ritualmente notificato all’amministrazione resistente. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione, escluso il doppio contributo (ex multis: Cass. n. 31732/2018; n. 23175/2015).
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022