Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.6060 del 23/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28094/2015 R.G. proposto da:

Banca Popolare di Milano s.c.ar.l., (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Mariconda, e Mario Nuzzo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma via Cassiodoro 9;

– ricorrente –

contro

Manifattura di Legnano s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo (C.F. *****), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Imbimbo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Aurora Spaccatrosi, in Roma via della Ferratella in Laterano 33;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata il 21 aprile 2015;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

Manifattura di Legnano s.p.a., in liquidazione e in concordato preventivo (di seguito breviter la Manifattura), si vide respingere dal Tribunale di Milano la domanda tesa ad ottenere la condanna della Banca Popolare di Milano s.c.ar.l. alla restituzione delle somme in precedenza incassate da quest’ultima in forza di un mandato, ricevuto prima dell’ammissione della mandante alla procedura di concordato preventivo, teso all’incasso di certi crediti vantati dalla società, oggetto di successiva compensazione con i debiti nei confronti dell’istituto di credito.

Proposto appello dalla Manifattura, la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 21 aprile 2015, in riforma della decisione impugnata, accolse la domanda dell’originaria attrice, condannando la banca alla restituzione delle somme incamerate, in quanto il credito incassato in forza del mandato non poteva più essere compensato dopo che la società era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Avverso detta sentenza Banca Popolare di Milano s.c.ar.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, illustrato anche da memoria, cui ha risposto con controricorso la Manifattura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo deduce la ricorrente la violazione della L.Fall., artt. 56 e 169, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiché la corte d’appello ha errato nel non ritenere che con il mandato all’incasso munito di patto di compensazione – sottoscritto prima dell’ammissione della Manifattura alla procedura di concordato preventivo – si era verificato il fatto estintivo delle obbligazioni contrapposte.

1.1. Il motivo non ha fondamento.

L’orientamento di questa Corte è ormai consolidato nell’affermare che, in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi della L.Fall., art. 56, richiamato dalla L.Fall., art. 169, che i rispettivi crediti siano preesistenti all’apertura della procedura concorsuale.

Detta compensazione, pertanto, non può operare nell’ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all’incasso di un proprio credito, e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati.

A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all’incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l’obbligo di quest’ultimo di restituire al mandante la somma riscossa; tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all’atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest’ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione (Cass. 25/09/2017, n. 22277; Cass. 07/05/2009, n. 10548).

Dunque, non è consentito affermare che il mandato all’incasso accompagnato dal pactum de compensando determini per ciò solo l’estinzione delle obbligazioni contrapposte, perché siffatta estinzione si verifica, in realtà, solo dopo che, con l’incasso della somma da parte della mandataria, è sorto il diritto della mandante alla percezione della somma stessa; e siccome nel caso in esame, pacificamente, detto incasso avvenne dopo che la Manifattura era stata ammessa alla procedura di concordato, non è da dubitarsi che l’invocata compensazione non poteva operare.

2. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.800,00, in essi compresi Euro 200,00 per spese vive, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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