LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29421/2015 proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell’avvocato D’Aloisio Carla, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati De Rose Emanuele, Maritato Lelio, Sgroi Antonino, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre n. 144, presso la sede dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocato Di Salvo Loredana, Frasconà Lorella, Salvatori Francesca, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate Macerata, Agenzia Entrate sede *****, Air Liquide Italia Service S.r.l., All Service S.r.l., Arti Vetro S.r.l., Artivetro S.r.l., As One Itd, A.S.S.M. S.p.a., Banca di Credito Coop. Recanati e Colmurano, Banca Ifis, Banca delle Marche s.p.a., Banca delle Marche s.p.a., Banca Popolare Ancona, Banca Popolare di Spoleto, B.F., Berner S.p.a., Biesse S.p.a., Bo.Ma., C.C., Calligrafica Palladio S.r.l., Ca.Fr., Ca.Sp. S.r.l., Cassa di Risparmio di Fermo, Centro Affilatura S.a.s., Ci.Ma., Società Ciclistica Recanati, Ciet S.n.c., Com. a.v. S.r.l., COM.A.V. Commercio Accessori Vetrari S.r.l., Co.Lu., Cribis D.
& B. S.r.l., C.s. Commerciale S.r.l., CSI S.p.a., D.B.F., Domus Aurea S.r.l., Doppia Elettra S.r.l., Dorica Scale S.n.c., Duniapack di G.M., Duomo GpA S.r.l., Dynamica Retail S.p.a., Ente Ebam, Equitalia Centro S.p.a., Faraone S.r.l., Fe. Eco Group S.n.c., Flaminia S.a.s., Flerica Cisl Macerata, G.
& G. S.r.l., Gamma S.n.c., GFL Auto S.r.l., Gu.Fl., Gu.Fl., Hobby & Dance Ass.ne Sportiva, Hotel 77, Il Timbro di S.F. S.r.l., Interlegno S.r.l., Kratos S.p.a., Linea Ufficio S.n.c., Lineagrafica S.r.l., Linfozzi & Mariani S.n.c., Lisec S.r.l., L.M. S.p.a., Magris S.p.a., Maid S.r.l., M.D., Me.Ro., Metalgas S.r.l., Mondoffice S.r.l., Monte dei Paschi di Siena, Moviservice S.n.c., Mo.Ma., Mo.El., Motovetro S.r.l., Movicar S.a.s., Neostucco S.r.l., Nova Vetro S.r.l., Nova Vetro S.r.l., Oleomeccanica Service S.n.c., O.R.D.i. S.a.s., Pellini S.p.a., Piermarini S.r.l., Pitagora S.p.a., Primo Piano St.Co., Prometeo S.p.a., Publiform di Z.M., Racotek S.r.l., R.E. S.n.c., RBB S.r.l., Regenera Point s.n.c., Repower Vendita Italia S.p.a., Ri. S.p.a., Rifer Gomme S.r.l., Ro.il. Italia S.r.l., Saci Professional S.r.l., Saint Gobain Glass Italia S.p.a., SAN. ARTI., Sapio S.r.l., S.S., S.c.c.a.m. S.r.l., Sigla S.r.l., Si.Al., Si.Ma., Si.Ma., Stazione Sperimentale del Vetro, Stilan S.r.l., Studiolges S.r.l., Sviluppo Imprese S.r.l., Systematica S.r.l., T. & Associati, T. & Associati, T.
& Associati, Techné S.r.l., Tecnoplast S.r.l., Telecom Italia S.p.a., Treal S.r.l., Unifin S.p.a., Vetreria Artistica Pe. S.r.l.
in concordato preventivo, Vetreria Bu. S.r.l., Vetreria Go.
S.r.l., V.L., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Wurth S.r.l., Xerox Italia Rental Services S.r.l., Zega Commerciale S.r.l.;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MACERATA, depositato il 09/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
1. – L’INPS ricorre per un mezzo, illustrato anche da memoria, nei confronti di Vetreria Artistica Pe. S.r.l. in concordato preventivo, nonché delle altre persone fisiche e giuridiche indicate in epigrafe, contro il decreto del 9 ottobre 2015 con cui il Tribunale di Macerata ha omologato il concordato preventivo con cessione dei beni proposto da quest’ultima società.
2. – L’INAIL ha depositato controricorso adesivo.
3. – Gli altri intimati non hanno spiegato difese.
CONSIDERATO
CHE:
4. – L’unico mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L.Fall., artt. 160-166 e 180 e 182 ter, censurando, in breve, il decreto impugnato per aver omologato, in assenza di opposizione, il concordato in conformità alla relazione del commissario giudiziale, discostandosi dalla proposta concordataria, relazione che si limitava a distinguere tra crediti privilegiati, ivi compresi i crediti tributari, esclusi quelli per Iva, e chirografari, senza avvedersi che, allorché oggetto di un concordato preventivo siano crediti di natura previdenziale, lo stesso non può che avvenire nella forma della cosiddetta transazione previdenziale di cui all’art. 182 ter citato, di guisa che la detta relazione, poi recepita dal Tribunale, avrebbe dovuto indicare specificamente le somme dovute per contributi e quelle dovuti per tributi e, all’interno delle somme dovute per contributi, avrebbe dovuto distinguere tra quelle per contributi riconducibili all’art. 2753 c.c. e quelle per contributi per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse, ex art. 2754 c.c., nonché gli accessori sui crediti per contributi, da ascriversi per la metà al privilegio e per l’altra metà al chirografo.
RITENUTO CHE:
5. – Il ricorso è inammissibile.
E’ superfluo ripercorrere la complessiva questione della ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. del decreto di omologazione del concordato preventivo in assenza di opposizione, questione che impone il coordinamento di due disposizioni apparentemente antinomiche, la L.Fall., art. 180, comma 3, secondo cui il giudice, in assenza di opposizione, “omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame”, e l’art. 183, comma 1, secondo cui “contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio”, reclamo che, evidentemente, se riferito ad ogni ipotesi di decreto reso sulla domanda di omologa, escluderebbe in radice l’ammissibilità del ricorso in esame (Cass., Sez. Un., 26 dicembre 2016, n. 27073 afferma che “il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi della L.Fall., art. 183, comma 1, non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione”, ma in effetti non si misura espressamente con l’ipotesi del decreto di omologazione emesso in assenza di opposizione; altre decisioni, tra cui quelle di cui subito si darà conto, danno invece per presupposta la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. del decreto di omologazione del concordato fallimentare adottato in assenza di opposizioni).
E’ difatti sufficiente rammentare che, “alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui, “una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo -nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo -tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente”…; proprio a causa della mancanza della fase del cd. accertamento del passivo…, il provvedimento di omologazione da parte del tribunale, per le particolari caratteristiche della relativa procedura, “determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste”” (Cass. 21 dicembre 2018, n. 33345, con la giurisprudenza ivi richiamata).
Occorre in altri termini considerare che “nell’ambito della procedura concordataria, a differenza di quanto avviene in altre procedure concorsuali, la verifica dei crediti non è funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell’attivo, ma, ben diversamente, alla mera individuazione dei crediti aventi diritto al voto e da tenere in conto ai fini del calcolo delle maggioranze, come rende palese il disposto della L.Fall., art. 176. La norma, laddove prevede che il giudice delegato possa “ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze”, intende rappresentare non solo che le determinazioni assunte al riguardo possono essere superate da una diversa determinazione del Tribunale in fase di omologa, ma soprattutto che le stesse hanno la limitata efficacia prevista e non sono idonee a compromettere in alcun modo l’accertamento in merito all’esistenza, all’entità e alla natura del credito, nel senso espressamente previsto dal comma 1, u.c. dell’articolo in parola”.
Ne discende che l’ente ricorrente non ha interesse ad attaccare il provvedimento impugnato, che non contiene alcuna statuizione altrimenti intangibile sia in ordine all’esistenza del credito previdenziale vantato dall’INPS, sia in ordine al grado del suo privilegio.
6. – Le spese tra l’ente ricorrente controricorrente adesivo vanno compensate. Nulla per le spese per il resto. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra ricorrente e controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022